Chi aderisce alla pace fiscale presentando una dichiarazione integrativa sulle somme nascoste al fisco non sarà punibile per dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute e omesso versamento di Iva, nemmeno nel caso in cui abbia riciclato impiegato proventi illeciti. Questo fino al 30 settembre 2019. Lo prevede l’ultima bozza del decreto fiscale approvato lunedì sera dal consiglio dei ministri ma ancora non reso pubblico. Le norme su prevenzione antiriciclaggio e terrorismo rimangono applicabili per gli altri casi. È allo studio – si evince dalla bozza di cui danno conto le agenzia Ansa e La Presse – la possibilità di escludere anche la punibilità della dichiarazione fraudolenta. “Va tolta, non era negli accordi”, è stato il commento di Luigi Di Maio.

“Nei confronti dei contribuenti che perfezionano la procedura di integrazione o emersione ai sensi del presente articolo e limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della procedura: è esclusa la punibilità” per i reati di dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute e omesso versamento Iva. Inoltre nell’ambito di questi reati “è esclusa la punibilità” di riciclaggio, scrive La Presse citando il testo della bozza non definitiva.

In compenso è previsto il carcere da un anno e 6 mesi fino a sei anni per chi dopo aver chiesto la “pace” fornisce atti falsi e comunica dati non rispondenti al vero: si tratta della pena prevista oggi per la dichiarazione fraudolenta. Per chiedere di fare la pace col fisco i contribuenti potranno “correggere errori od omissioni” presentando una apposita “dichiarazione integrativa speciale” fino al “31 maggio 2019”, si legge nel testo, che conferma il limite del 30% di quanto già dichiarato e per un totale non superiore ai 100mila euro l’anno ma specifica che il tetto vale per ogni singola imposta. A quel punto si pagherà un’imposta sostitutiva pari al 20% del dovuto in un’unica soluzione entro fine luglio o a rate per 5 anni a partire da settembre 2019.

“Chiunque fraudolentemente si avvale” della dichiarazione integrativa speciale “al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi da quelli previsti è punito con la medesima sanzione” prevista per il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, recita il testo.

La possibilità di definizione agevolata, nella bozza, si allarga anche all’Iva: “È ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, con il versamento, da parte del soggetto obbligato, di un importo pari al 5 per cento degli importi dovuti, con le modalità stabilite nel presente articolo. Non sono dovuti gli interessi e le sanzioni”.

I produttori di sigarette elettroniche contenenti nicotina potranno inoltre sanare la loro posizione con il fisco pagando il 5% degli importi dovuti a titolo di imposta di consumo e produzione, mentre non sono dovuti sanzioni e interessi. Così si conferma l’intenzione annunciata dal governo di “chiudere il pregresso per il mondo delle sigarette elettroniche e dello svapo”, come ha detto al termine del Consiglio dei ministri che ha varato il provvedimento il vicepremier Matteo Salvini, con l’obiettivo di salvare “migliaia di posti di lavoro, di imprese e di negozi”. Si avrebbe una perdita di gettito di 177 milioni. La norma si applica ai debiti tributari per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato.

Confermato infine lo stralcio delle cartelle fino a mille euro affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010: saranno annullate il 31 dicembre 2018.

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