Il Governo ha inserito nel decreto Genova un articolo che nulla ha a che fare con Genova. È l’articolo 41 del dl 28 settembre 2018 n. 109. Tale articolo autorizza a spandere fanghi con idrocarburi nei campi, suscitando le reazioni di chi teme che questa norma possa costituire un pericolo per la salute, essendo alcuni idrocarburi cancerogeni.

Sulla questione dei fanghi con idrocarburi utilizzabili in agricoltura si sta ripetendo pari pari la storia dell’Ilva: un esperimento chimico sui cittadini. Un esperimento al buio. La regola aurea dovrebbe essere che in caso di incertezza una cosa non va fatta: è il Principio di precauzione. Quello varato nel lontano 1992 a Rio de Janeiro nella Conferenza sull’ambiente dell’Onu. Principio poi recepito nella legislazione europea e nazionale.

L’incertezza scientifica che negli idrocarburi presenti nei fanghi ci siano o no quantità di cancerogeni capaci di danneggiare la salute dovrebbe essere una incertezza sufficiente a far scattare il Principio di precauzione. “Vorrei conoscere le basi scientifiche che permettano con assoluta tranquillità di affermare che non vi sono impatti sulla salute”, ha scritto Patrizia Gentilini, medico per l’ambiente.

E Raffaele Cossu, docente di Ingegneria ambientale all’Università di Padova, il 13 ottobre ha dichiarato a la Repubblica: “Per regolamentare questa materia serve un dibattito serio. Non si possono aumentare o diminuire i limiti in maniera arbitraria, senza studi e analisi di supporto. È un metodo che rafforza le preoccupazioni e rende più difficile costruire un sistema di regolamentazione efficace”.

Perché dico che questo decreto fa pensare a ciò che il governo attuale sta facendo sull’Ilva? Perché anche sull’Ilva c’è il dubbio che possa essere pericoloso tenere in funzione fino al 2023 impianti posti sotto sequestro penale in quanto non a norma. Anche in quel caso non è scattato il Principio di precauzione.

La Commissione europea è stata chiara in proposito: “Il fatto di invocare o no il Principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto” (Comunicazione della Commissione del 2/2/2000).

In questa situazione di incertezza scientifica, in una apposita controversia sui fanghi in agricoltura, la Corte di Cassazione penale ha sancito che per gli idrocarburi si applica il valore limite del d.lgs. n. 152/2006. Tale valore è pari a 50 mg/kg. Il governo invece nel decreto legge su Genova, art.41, ha portato a 1000 mg/kg tale limite.

La domanda a questo punto è: ma perché per l’Ilva e per i fanghi in agricoltura questo governo – in netta continuità con il precedente – sceglie di stare dalla parte di chi immette sostanze cancerogene nell’ambiente e non dalla parte dei cittadini in base al Principio di precauzione? Ma soprattutto faccio questo appello ai parlamentari: cancellerete l’articolo 41 durante conversione in legge del decreto Genova? La frutta e la verdura la mangiate anche voi.

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