Qualche giorno fa, la grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte Edu o Cedu) è tornata a pronunciarsi su un tema sempre nevralgico: il rapporto tra la normativa italiana in materia di confisca urbanistica e alcuni principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu).

Per la norma interna, “la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite” (art. 44, D.P.R. 380\2001). Questa previsione è stata a lungo interpretata dalla Corte di Cassazione nel senso che si potevano confiscare beni oggetto di lottizzazione abusiva, anche in assenza di una sentenza di condanna dell’imputato. Il presupposto era la qualifica della confisca stessa come sanzione amministrativa e non come pena.

Che, però, non aveva impedito che sorgessero interrogativi sulla compatibilità tra la norma penale nazionale e gli articoli Cedu 6 (diritto a un equo processo) e 7 (nulla poena sine lege) nonché il Protocollo n. 1 (protezione della proprietà privata).

La vicenda di Punta Perotti resta, a quanto pare, una grande fucina anche di spunti giuridici nazionali e sovranazionali; a tacer d’altro. Nel 2009, infatti, vi era stata una prima pronuncia della Corte EDU in questa stessa vicenda (caso “Sud Fondi”).

Partendo dall’assunto per il quale, contrariamente all’elaborazione della Cassazione, la confisca urbanistica è qualificabile come pena a tutti gli effetti, la Corte europea aveva affermato la necessità che questa misura fosse applicata solo in seguito ad un giudizio di colpevolezza pieno in capo a chi la subisca; in breve, all’accertamento che quest’ultimo soggetto abbia commesso il reato con dolo o almeno colpa, indipendentemente dall’esito assolutorio o di condanna del processo.

Gli imputati del processo per Punta Perotti, invece, erano stati assolti proprio per la mancanza di quel “mental link” tra la loro condotta e la violazione della norma penale, a causa dell’oscurità e della contraddittorietà delle normative che disciplinavano la materia; da qui, l’illegittimità della relativa confisca.

Nel 2013, in altra vicenda, la posizione della Corte Edu si era fatta ancora più radicale: in base all’art. 7 Cedu, la confisca è ammissibile solo in presenza di una sentenza di condanna dell’imputato (caso “Varvara”). Pertanto, alla stregua di questo orientamento, essa sarebbe inapplicabile pure in caso di prescrizione del reato; quand’anche la sentenza accertasse pienamente che il reato è stato commesso, con dolo o colpa, dall’imputato e che lo stesso non è punibile solo per il “tempo passato”. Nella sentenza di qualche giorno fa, la Corte europea si è occupata di nuovo, insieme ad altre questioni, della storia infinita della confisca per lottizzazione abusiva del suolo barese.

A quanto pare, il Giudice europeo ha corretto parzialmente il tiro: tra gli altri principi affermati, ve n’è uno che non ha trovato spazio nei titoli dedicati dai media all’argomento, tutti monopolizzati dai raffinati commenti in punto di diritto dei giuristi della scuola di Pontida: una sentenza di prescrizione può essere considerata, dal punto di vista sostanziale, come una condanna ai sensi dell’art. 7 Cedu. In quanto tale, può legittimamente comportare l’applicazione della confisca.

Tenendo conto della massa di procedimenti penali che, nel nostro ordinamento, si estingue per quella peculiarissima morte innaturale che è la prescrizione – autentica eccellenza del made in Italy giudiziario – la pronuncia sul punto specifico della Corte Edu risulta tutt’altro che di secondaria importanza. Il punto politicamente più sensibile di queste pronunce del Giudice “dei diritti umani” è, però, forse, di natura extrapenale.

Riguarda il concetto e il trattamento del “terribile, e forse non necessario diritto”, per dirla con Beccaria: quello di proprietà. Nell’ultimo caso, la Corte Edu afferma che le misure di confisca esaminate avrebbero avuto natura sproporzionata e, quindi, lesiva del Protocollo n. 1 di cui sopra. Sproporzionata rispetto agli altri beni in gioco, par di cogliere.

Questo conferma che l’idea che attraversa tutta la produzione giurisprudenziale sopra citata è sostanzialmente quella di proprietà privata come diritto assoluto; quindi, nei fatti, prioritario. Impostazione che, peraltro, trova fondamento testuale proprio nel Protocollo 1 della Cedu.

Per la prima delle fonti dell’ordinamento giuridico italiano, invece, la Costituzione della Repubblica, “l’iniziativa economica privata è libera”, ma “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.” (art. 41). Quanto alla proprietà privata, poi, essa “è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.” (art. 42)

Anche alla luce dell’interpretazione che questi ultimi principi hanno avuto dalle massime Corti italiane, è dubbio, in questo caso, che sia la visione che proviene da Strasburgo quella che può garantire maggiormente la tutela dell’ambiente, del paesaggio e della salute.

I beni in gioco, appunto.

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