Dovranno essere inquadrati come “prestatori di lavoro subordinato” e avranno diritto anche a una “indennità mensile di disponibilità“. Nonché, “in proporzione alla retribuzione e all’indennità di disponibilità“, a malattia, ferie e maternità secondo le disposizioni sul lavoro intermittente. Lo prevede una bozza – pubblicata dal Sole 24 Ore – del decreto cosiddetto “di dignità” che disciplinerà il lavoro “tramite piattaforme digitali, applicazioni, algoritmi”, compresi i “lavoratori addetti alla consegna di pasti a domicilio“, cioè i rider. Sul provvedimento, che introduce anche il “divieto di retribuzione a cottimo“, si è tenuto lunedì un incontro al ministero del Lavoro tra il titolare Luigi Di Maio e i rappresentanti di Deliveroo, FoodoraGlovo, Just Eat, Domino’s Pizza, Mooveda e Social Food. Domenica il numero uno di Foodora ha reagito alle anticipazioni del testo avvertendo che la multinazionale tedesca, in caso di approvazione, dovrà lasciare l’Italia. Il ministro ha risposto che non accetta ricatti.

La parte del decreto relativa ai rider si intitola “Norme in materia di lavoro subordinato anche tramite piattaforme digitali, applicazioni e algoritmi“. L’articolo 1 stabilisce è considerato “prestatore di lavoro subordinato, ai sensi dell’art 2094 del codice civile, chiunque si obblighi, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, alle dipendenze e secondo le direttive, almeno di massima e anche se fornite a mezzo di applicazioni informatiche, dell’imprenditore, pure nei casi nei quali non vi sia la predeterminazione di un orario di lavoro e il prestatore sia libero di accettare la singola prestazione richiesta, se vi sia la destinazione al datore di lavoro del risultato della prestazione e se l’organizzazione alla quale viene destinata la prestazione non sia la propria ma del datore di lavoro”.

Si considera subordinata, stando all’articolato, “anche la prestazione di attività chiesta e remunerata direttamente da un terzo e resa personalmente nei suoi confronti qualora il datore di lavoro, anche per il tramite di programmi informatici o applicazioni digitali e a scopo di lucro, realizzi un’intermediazione tra lavoratore e terzo, altresì stabilendo o influenzando in modo determinante le condizioni e la remunerazione dello scambio. La natura subordinata resta ferma anche nell’ipotesi in cui il lavoratore renda la prestazione impiegando beni e strumenti nella propria disponibilità”.

In questi casi, ai lavoratori deve essere applicato – stabilisce l’articolo 2 – un “trattamento economico minimo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato” e comunque in linea con i minimi previsti dai contratti collettivi applicabili alle varie tipologie di attività della gig economy (che non prevede prestazioni lavorative continuative ma “on demanda”) o quelli “del settore o della categoria più affine”.

Tra le novità che si punta a introdurre per tutelare questi nuovi lavori si prevede anche il “diritto alla disconnessione” per “almeno undici ore consecutive ogni ventiquattro ore” all’ultimo turno di disponibilità completato. Prevista anche una fase di sperimentazione degli algoritmi di gestione delle prestazioni e l’obbligo di informare i lavoratori “sulle modalità di formazione, elaborazione dell’eventuale rating reputazionale“, ovvero le “statistiche di affidabilità” di ogni lavoratore che variano a seconda della disponibilità ad accettare i turni più brevi o scomodi, “e sugli effetti che tale valutazione ha sul rapporto di lavoro”.

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