Credo che nell’accesissimo dibattito relativo alla iniziativa del capo di Stato di non dare il mandato all’alleanza post-elettorale (Lega-M5S) che aveva trovato un accordo per il governo del cambiamento siano rimaste estranee alcune considerazioni di carattere strettamente tecnico, su cui voglio fare una riflessione.

Prima questione
Si è detto, da molti, che tale “potere di veto” sarebbe stato esercitato più volte in precedenza da altri Presidenti della Repubblica. L’affermazione è a mio avviso falsa e fuorviante. Infatti, nei casi precedenti (Previti, Gratteri, ecc.) il presidente del Consiglio incaricato ha fatto spontaneamente un passo indietro ed ha proposto altri nomi. Qui invece, per la prima volta, ci si è trovati di fronte ad una prova di forza. Ipotesi, quindi, del tutto diversa, in cui si è insistito su un nome non gradito. In secondo luogo, il Capo dello Stato ha dato addirittura incarico ad altra persona, del tutto estranea all’agone elettorale. Ancor più significativo è poi che tale presidente incaricato, almeno sulla carta, non ha alcuna maggioranza politica disposta a dare la fiducia.

Quindi, censurando un ministro proposto dal presidente del Consiglio incaricato, in realtà il capo dello Stato, per la prima volta nella vita repubblicana, ha impedito – anziché agevolare, come sarebbe nelle sue prerogative – la formazione di un governo che avrebbe certamente avuto una maggioranza parlamentare. Fatto unico e per nulla assimilabile ai precedenti, invocati a sproposito.

Seconda questione
Per sostenere la tesi della correttezza costituzionale della soluzione adottata si è invocato da più parti – con un parallelo del tutto errato – il potere di rinvio delle leggi alle Camere, da parte del Capo dello Stato. Tale regole conferma invece la tesi opposta: se la maggioranza invia nuovamente la legge “incriminata” con lo stesso identico testo, il Capo dello Stato deve promulgarla. Punto e basta. Nessun potere di veto. Solo un potere di cosiddetta moral suasion. Ciò conferma il ruolo (ben diverso) del capo dello Stato.

Terza questione
I lavori preparatori che hanno preceduto la nostra Costituzione repubblicana sono stati estremamente chiari: i Padri costituenti non hanno voluto in alcun modo consentire al Capo dello Stato un potere di veto sulla nomina dei ministri della Repubblica. È sufficiente leggerli.

Quarta questione
In base alle regole generali, la Repubblica parlamentare differisce dalla Repubblica presidenziale proprio in ragione del potere di nomina (e della responsabilità) sull’Esecutivo da parte del presidente della Repubblica. Il capo dello Stato, proprio per questo, in Italia firma i propri atti ma non ne è responsabile (la responsabilità resta ministeriale). C’è quindi da chiedersi se l’esercizio di un tale potere di “veto” sulla nomina dei ministri non stravolga le regole basilari della democrazia basata su un assetto repubblicano parlamentare, portandola verso un assetto presidenziale.

Conclusioni
In questa prospettiva mi sembra, quindi, innegabile che il Capo dello Stato abbia posto in essere un comportamento del tutto nuovo, a mio avviso al di fuori delle previsioni costituzionali.
Se questo costituisca attentato alla Costituzione o alto tradimento è questione diversa ed ulteriore, il cui giudizio spetta alla Corte Costituzionale in composizione “integrata”.

Sul punto, tuttavia, il fatto stesso che una parte consistente dell’arco parlamentare la abbia invocata mi sembra crei i presupposti per una doverosità di tale accertamento: davvero una Repubblica democratica può permettersi di avere un Capo dello Stato sospettato di attentato alla Costituzione/alto tradimento da una gran parte del Parlamento senza procedere ad un accertamento istituzionale?

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