Da ministro degli Esteri è stato uno dei protagonisti delle scelte politiche che hanno di fatto chiuso le frontiere interne all’Europa. Ma oggi Franco Frattini è presidente del Consiglio di Stato. E, a distanza di 15 anni dalla ratifica del Trattato di Dublino II (la legge europea che impone l’esame delle richieste d’asilo dei migranti al primo paese di sbarco), si è trovato a chiarire che “l’affermata adesione al movimento ‘no borders’ non può considerarsi sintomatica di alcun pericolo per la sicurezza pubblica”. Criticare la politica di frontiera della Francia e solidarizzare con i migranti bloccati al confine, insomma, non può essere in alcun modo “indice di pericolosità sociale”.

E’ quello che si legge nella sentenza del Consiglio di Stato che respinge in blocco l’impianto accusatorio della Questura di Imperia, con il quale il Viminale si opponeva all’annullamento, già ottenuto di fronte al Tar ligure, del provvedimento di foglio di via ai danni di una delle persone che, dall’estate del 2015, hanno scelto di “sostenere le persone senza documenti bloccate alla frontiera di Ventimiglia e lottare per la libertà di circolazione”.

Nonostante le sentenze di primo grado definissero i provvedimenti di allontanamento dal Comune di Ventimiglia “ingiustificatisproporzionati e gravemente lesivi del diritto fondamentale costituzionalmente garantito di libertà di circolazione e soggiorno sul territorio nazionale”, contro alcuni soggetti la Questura di Imperia ha deciso di impugnare l’annullamento di fronte all’ultimo grado della giustizia amministrativa. Il caso ha voluto che, proprio in quella sede, a ribadire ancora una volta l’illegittimità di questi fogli di via fosse proprio Frattini, ministro degli esteri quando il governo Berlusconi ratificava il regolamento di Dublino II che causa l’attuale situazione di stallo al confine tra Italia e Francia.

Per l’accusa, le azioni dei solidali sarebbero indice di personalità “dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica”, la valutazione dei giudici, al Tar come al Consiglio di Stato, è stata univoca nel ribadire quanto previsto dal diritto: “La solidarietà è un diritto e un dovere inviolabile e costituzionalmente garantito, manifestare con i migranti per l’apertura delle frontiere non può essere un reato, così come è legittimo contestare con azioni nonviolente ordinanze ritenute ingiuste”, come sottolineano a ilfattoquotidiano.it gli avvocati dello studio di Alessandra Ballerini, che hanno difeso gli attivisti in tribunale.

Inoltre, per i giudici la quantità di provvedimenti di allontanamento emanati dalla Questura, 78 nei confronti di cittadini italiani e 25 ai danni di solidali francesi, è indice del “dissimulato scopo di contrastare le attività solidaristiche del cosiddetto movimento no borders”, intenzione suffragata da una valutazione espressa nelle memorie dell’accusa contro le persone colpite da foglio di via: “Che con le loro iniziative finivano per alimentare dissidi tra la popolazione”.

In effetti, nonostante la maggioranza dei provvedimenti risultino tutti illegittimi, e con essi decadono le accuse di violazione degli stessi, a Ventimiglia si può costatare come la repressione del movimento “no borders” sia riuscita ad arginare la maggior parte delle iniziative di solidarietà diretta e quasi tutte le manifestazioni a sostegno dell’apertura della frontiera e della libertà di circolazione. Per mesi l’impegno dei solidali, che univa assistenza a denuncia, ha colmato il ritardo organizzativo delle istituzioni, colte di sorpresa dalla improvvisa chiusura delle frontiera francese del 2015, ma non appena i canali di assistenza “ufficiali” sono stati in qualche modo in grado di assorbire la pressione alla frontiera, è arrivata la stretta volta ad allontanare volontari non organizzati, solidali e militanti.

Ecco un elenco delle accuse presentate contro i “no borders” che i tribunali hanno ritenuto non essere indice di “pericolosità sociale” e di “dedizione alla commissione di reati”. In molti casi, oltre a essere azioni legittime, quelle dei solidali sono attività che non presentano alcun profilo di illegalità:

– “Distribuivano panini, acqua e coperte ai migranti accampati lungo il fiume in spregio all’ordinanza sindacale che lo vietava espressamente”

– “A bordo di un’automobile si accingeva a raggiungere la manifestazione non autorizzata composta di migranti che stava svolgendosi in quella strada”

– “Sorpresi mentre organizzavano un ‘picnic’ solidale con i migranti distribuendo panini e the caldo”

– “Si radunavano in un presidio con 80 migranti, di fronte al Comune, esponendo i consueti cartelli inneggianti all’apertura indiscriminata delle frontiere, striscioni stigmatizzanti le presunte violazioni dei diritti umani commesse dalle forze dell’ordine, accusate di porre in essere fantomatiche torture e deportazioni” [le stesse che verranno documentate e denunciate con gli stessi termini da Amnesty International nel suo rapporto annuale]

– “Descriveva dettagliatamente le operazioni di polizia volte a identificare migranti e trasferirli dal territorio di Ventimiglia”

– “Si travestivano da clown

– “Effettuava un volantinaggio a favore dei profughi in occasione del passaggio della manifestazione sportiva”

– “Venivano sorpresi in auto in possesso di cartelli di protesta”

– “Simulava il gioco di ‘ruba bandiera’, con la squadra dei ‘blu’ rappresentata dalle forze dell’ordine disposte in linea in tenuta anti sommossa e, di fronte, la squadra dei ‘bianco e neri’ rappresentata dai migranti e dai no borders (…) Pronunciava frasi irridenti quali: ‘A ruba bandiera però si gioca senza manganelli, scudi, pistole…’ e ‘chi vuole può cambiare squadra, se vogliono i blu possono passare con i bianco neri, più allegri e festosi…’”

Anche le poche dichiarazioni rilasciate alla stampa trovano ampio spazio tra altri capi d’accusa, sempre respinti dalla sentenza di annullamento del foglio di via. In particolare viene riportata integralmente un’intervista rilasciata a ilfattoquotidiano.it. L’attività di mediazione linguistica, volta a spiegare il regolamento di Dublino a un gruppo di richiedenti asilo intenzionati a raggiungere la Francia, per l’accusa diventa “istigazione alla violazione delle leggi dello stato”. Il Tribunale archivia i fatti come perfettamente legittimi e totalmente irrilevanti a definire un profilo di “dedizione alla commissione di reati contro la sicurezza pubblica”.

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