È stato provato che l’allora re delle cliniche private abruzzesi, Vincenzo Angelini, “aveva effettivamente eseguito varie illecite dazioni” all’ex governatore dell’Abruzzo Ottaviano Del Turco, “con il concerto” di Camillo Cesarone, già consigliere regionale. Ma non vi è modo di ritenere che “esse furono frutto di un preordinato disegno, sorretto da una organizzazione stabile a tal fine, con identità di programma e piena consapevolezza da parte di tutti gli eventuali partecipi di farne parte”. Secondo i giudici della Corte d’Appello di Perugia, quindi, “tutto ciò fa propendere per la occasionalità/episodicità dei vari eventi illeciti, frutto più dell’approfittamento della situazione che si era venuta creando, piuttosto che di un programmatico accordo tra gli imputati”.

LE MOTIVAZIONI – Così, nelle 28 pagine della sentenza d’appello bis per la Sanitopoli abruzzese, celebrato dopo il rinvio disposto dalla Cassazione, il collegio composto dai giudici Giancarlo Massei (presidente), Andrea Battistacci e Fabio Massimo Falfari, ha motivato (in 5 pagine) l’assoluzione per tutti gli imputati dal reato di associazione a delinquere, riducendo le condanne a 3 anni e 11 mesi per Del Turco e a 3 anni e 9 mesi per Cesarone (per entrambi disposta anche l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni), ritenuti colpevoli in concorso di illecite induzioni del privato (Angelini) a versare somme di denaro per circa 800mila euro. Il collegio ha inoltre fissato in 2 anni di reclusione la condanna per Bernardo Mazzocca (pena sospesa e non menzione), ex assessore alla Sanità abruzzese, per un solo capo d’imputazione, per aver indotto Angelini ad assumere nove persone pur non avendone necessità imprenditoriale, e assolto l’allora segretario di Giunta, Lamberto Quarta, e l’ex assessore regionale, Antonio Boschetti.

NIENTE ASSOCIAZIONE – Del Turco era stato condannato in primo grado a 9 anni e 6 mesi, pena poi ridotta in appello a 4 anni e due mesi, prima che, nel dicembre 2016, la Cassazione confermasse la condanna di secondo grado per le tangenti pagate da Angelini, escludendo però il reato associativo e rinviando ai giudici d’appello per rideterminare la pena alla luce della riforma Severino che aveva introdotto il nuovo reato di induzione indebita in luogo della vecchia concussione. La Corte d’Appello di Perugia si è pronunciata di nuovo nel settembre scorso, depositando ieri le motivazioni della sentenza. Se il primo grado “aveva ricostruito i vari reati-fine come di corruzione ad opera dell’Angelini” e “conseguentemente l’associazione come frutto di un larghissimo e condiviso accordo dei vertici regionali per formare e piegare tutta la produzione normativa della Regione (analiticamente esaminata) a vantaggio dell’Angelini”, scrivono i giudici di secondo grado, “questa impostazione è venuta meno” nella sentenza d’appello. Nella quale, “pressoché tralasciata la disamina dei singoli provvedimenti legislativi ed amministrativi, ci si è concentrati sulle prove delle illecite dazioni”. Al riguardo “si è ritenuto che erano state frutto della indebita induzione operata sull’Angelini, dunque soggetto vessato e non necessariamente privilegiato”. Anzi, “non si è mai affermato chiaramente che egli fosse stato effettivamente avvantaggiato”. D’altra parte, osservano ancora i magistrati di secondo grado nelle motivazioni, “nella sentenza di condanna passata in giudicato (quella d’appello) per qualificare i fatti ai sensi dell’induzione illecita sono state indicate genericamente le ‘aspettative’ dell’Angelini, piuttosto che gli effettivi favori da lui concretamente ricevuti”. In pratica, “le dazioni erano maturate in un più ampio contesto politico-amministrativo di sudditanza dell’Angelini (pronto a pagare per non inimicarsi, in genere, i politici/amministratori), piuttosto che ancorate a precisi atti e disposizioni da assumere e comunque concretamente assunti”. Premesse che, secondo i giudici, portano all’unica conclusione possibile: “Tutto ciò fa propendere per la occasionalità/episodicità dei vari eventi illeciti, frutto più dell’approfittamento della situazione che si era venuta creando, piuttosto che di un programmatico accordo tra gli imputati, addirittura supportato da una stabile organizzazione a ciò finalizzata”.

GLI ALTRI IMPUTATI – Insomma, l’associazione a delinquere, secondo i magistrati perugini non c’è stata. Come dimostra anche la posizione degli altri imputati. A cominciare da quella relativa a Mazzocca “giudicato colpevole di un solo episodio di induzione illecita”, peraltro “del tutto disomogeneo ed asincrono rispetto agli altri reati-fine e poco collegato ad esse; reato pertanto che ben poteva essere occasionale o isolato e comunque non in grado, di per sé, di dare prova dell’esistenza dell’associazione a delinquere e della partecipazione ad essa del Mazzocca”. Ancor meno argomenti in senso accusatorio, rilevano i giudici d’appello, “possono trarsi dalla posizione del Boschetti, addirittura assolto da ogni altro reato diverso da quello associativo”. Va inoltre preso atto, scrivono ancora i magistrati umbri, che “Quarta, indicato come principale artefice ed ideatore della condotta associativa, non è risultato colpevole e partecipe di nessuno dei reati-fine, tanto da esserne assolto perché assolutamente estraneo ad essi”. Non solo. Non è risultato neppure che Quarta “fosse pienamente consapevole (e neanche almeno connivente) delle induzioni illecite commesse da altri, circostanza questa richiesta dalla Cassazione per ritenere plausibile l’esistenza di un sodalizio criminoso cui avrebbe partecipato” anche lui.

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