Ancora una sentenza della Corte di Cassazione sul nuovo delitto di inquinamento ambientale; stavolta resa in una vicenda riguardante scarichi illegali in un canale sito in provincia di Agrigento. Ancora una conferma della funzionalità del reato in chiave di tutela sostanziale del bene ambiente.

E’ ancora presto, troppo presto, per affermare che la nuova legge sugli ecoreati ha passato l’esame della Giurisprudenza. Quelle avutesi finora sono pronunce “cautelari”: riguardano, cioè, la fondatezza e correttezza di una misura cautelare (di solito un sequestro) disposta durante le indagini preliminari; non una sentenza di condanna dell’imputato (quella che definisce il processo).

Sarà solo in quel momento, quando inizieranno ad arrivare i primi provvedimenti della Cassazione sulle sentenze dei giudici di primo e secondo grado in questa materia (in particolare, in ordine ai delitti di inquinamento e disastro ambientale), che si potrà davvero capire se gli ecoreati funzionano o no.

Fatta per l’ennesima volta questa doverosa puntualizzazione, non si può non prendere atto, con discreta soddisfazione, che la linea interpretativa che la Suprema Corte (S. C.) sta adottando in quest’ambito pare di assoluta coerenza, tra i suoi provvedimenti nonché, ancor più, con lo spirito della legge n. 68\15: una tutela sostanziale, avanzata, rigorosa del bene ambiente, fermi restando i principi di garanzia del nostro ordinamento penale.

Elemento ulteriormente significativo, il Supremo Collegio, percorrendo senza incertezze la direttrice di marcia su indicata, scandaglia e chiarisce, di volta in volta, i punti più controversi della norma. Secondo l’art. 452 bis del codice penale, il delitto di inquinamento ambientale è commesso da “chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.”

Ebbene, dopo l’avverbio “abusivamente”, sul quale alcune bizzarre interpretazioni, provenienti da soggetti più o meno qualificati, avevano scatenato la classica tempesta in un bicchier d’acqua nella fase di approvazione della legge, rubando impropriamente la scena a questioni ben più serie; dopo i concetti di compromissione o deterioramento; stavolta la Corte di legittimità affronta il tema degli aggettivi qualificativi che accompagnano i due sostantivi appena citati, fornendo un contributo interpretativo prezioso, come tutti quelli che derivano dall’Autorità Giudiziaria posta in posizione apicale nel nostro sistema processual penale.

Secondo i supremi giudici, ai due aggettivi in questione va attribuito “il significato ampio che già il legislatore del 2006, al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 300 aveva riconosciuto, e cioè che la situazione di compromissione o deterioramento dell’ambiente debba essere significativa (quindi apprezzabile qualitativamente) e misurabile (quindi apprezzabile quantitativamente)”.

Segue un riferimento, vieppiù utile, a quello che si ricordava sopra esser lo spirito di questa sospiratissima riforma, che, in quanto tale, deve guidare l’interprete: “La legge ha volutamente utilizzato degli aggettivi generici, sebbene stringenti per l’operatore, perché ha reso penalmente rilevanti tutti quei casi in cui la compromissione o il deterioramento dell’ambiente siano significativi o rilevanti e misurabili”. Nel caso di specie, “la misurabilità è consistita nel prelievo dei campioni e nella loro analisi per ben tre volte, la significatività è stata apprezzata dai Giudici, anche tenuto conto del danno alla collettività come documentato dalle doglianze dei cittadini…”.

Il fatto, poi, che l’indagato fosse “ben avvertito della situazione”, secondo la S.C., fa affermare la piena “prevedibilità ed evitabilità” dell’evento di inquinamento da parte del soggetto stesso; in questo modo, i giudici del Palazzaccio pongono anche importanti paletti per delimitare il cosiddetto “elemento psicologico” in questo tipo di reati.

Insomma, siamo ancora agli inizi, ma sembrerebbe quasi di intravedere qualcosa di assai simile a una tutela penale seria; adeguata, cioè, a un bene giuridico indubitabilmente serio come le matrici ambientali.

Se non si dovesse rivelare un’illusione ottica, dopo decenni di stupro sistematico, e altrettanto sistematicamente impunito, del nostro ambiente, sarebbe una gran bella immagine.

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