La tesi suona un po’ ardita. L’ex presidente di Banca Etruria, Lorenzo Rosi, si oppone alla dichiarazione d’insolvenza chiesta al Tribunale di Arezzo dal commissario liquidatore Giuseppe Santoni, sostenendo che il dissesto non è stato provocato dalla gestione sua e dei suoi predecessori ma dall’applicazione delle nuove regole del cosiddetto bail-in. C’è però un dettaglio che rende insidioso il ricorso e promette spettacolo fin dalla prima udienza del processo sull’insolvenza, fissato per lunedì prossimo. L’avvocato di Rosi è Michele Desario, figlio di Vincenzo, direttore generale della Banca d’Italia (e quindi allora capo dell’attuale governatore Ignazio Visco) dal 1998 al 2006.

Insomma, l’avvocato Desario è uno che di Bankitalia sa tutto, e promette di essere un avversario ostico per Palazzo Koch. Se i giudici di Arezzo accogliessero anche in parte le sue richieste, il processo rischierebbe di ritorcersi contro il decreto legislativo 180, con cui lo scorso novembre il governo Renzi ha recepito la normativa europea sui salvataggi bancari. Ma anche Visco finirebbe nel mirino.

Secondo Desario il decreto 180 è incostituzionale, perché in conflitto con l’articolo 47 della Carta, quello secondo cui “la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme”. Le nuove regole, applicate a Banca Etruria con il “salvataggio” del 22 novembre scorso, hanno infatti provocato “la perdita integrale di valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate”. Desario non poteva immaginare che sabato mattina, proprio mentre la memoria firmata con il collega Antonino Giunta veniva depositata al Tribunale di Arezzo, Visco stava sostenendo la stessa tesi parlando al Forex. Ricordando la discussione in Europa sulle nuove regole bancarie della direttiva Brrd, il governatore ha detto: “Sarebbe stato preferibile un passaggio graduale e meno traumatico, tale da permettere ai risparmiatori di acquisire piena consapevolezza del nuovo regime e di orientare le loro scelte di investimento in base al mutato scenario”.

Anche il secondo punto forte di Desario trova conferma nelle tesi di Bankitalia, che pure nella memoria difensiva non vengono citate. Gli avvocati di Rosi sostengono infatti che le gravi perdite – che hanno provocato il dissesto di Etruria e la conseguente richiesta di insolvenza – non sono effettive ma solo potenziali. In pratica si tratta di questo: mediamente le banche italiane stimano di recuperare 43 euro ogni 100 euro di sofferenze (crediti inesigibili), Etruria fino al 22 novembre stimava di recuperarne solo 37. Il 22 novembre Bankitalia ha abbassato la stima di valore a 17,6 euro ogni 100 di sofferenze, provocando la cancellazione di circa 400 milioni dagli attivi patrimoniali. Una rappresentazione contabile che di per sé ha determinato il dissesto, sostiene Desario ponendo un problema elementare: se le perdite determinate per decreto il 22 novembre scorso da Bankitalia sono perdite effettive taciute nei bilanci precedenti, “la Consob, ex articolo 157, secondo comma, del Testo Unico della Finanza, dovrebbe affrettarsi a impugnare i bilanci stessi, recanti una valorizzazione del portafoglio crediti gonfiata e inaccettabilmente discosta dal vero”.

Questi bilanci, tra l’altro, sono stati scritti sotto dettatura degli ispettori di Bankitalia prima, e direttamente dai commissari di Visco poi. Sul punto la Banca d’Italia ha sostenuto fin dal 2013, durante il dibattito con l’Europa sulla direttiva Brrd, la stessa posizione: “Il fabbisogno di capitale quantificato a seguito di uno stress test risulta da una perdita solo potenziale, che per definizione ha una bassa probabilità di verificarsi, non riflette né minusvalenze da fair value né rettifiche di valore su crediti (svalutazione delle sofferenze, ndr) e non deve pertanto essere registrata in bilancio in base ai principi contabili internazionali vigenti. In ogni caso l’eventuale conversione o svalutazione forzosa di titoli di debito (subordinate, ndr) dovrà rispettare i diritti dei creditori e degli azionisti in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo“. Così parlava la Banca d’Italia di Visco nel suo “Rapporto sulla stabilità finanziaria” del novembre 2013, stigmatizzando l’illegittimità di una regola che poi l’Italia è stata la prima in Europa ad applicare, ancora prima della sua entrata in vigore.

Attraverso Desario, Rosi chiede l’annullamento, per vizio di costituzionalità della norma applicata, di tutta la procedura partita il 22 novembre, quindi anche la liquidazione coatta amministrativa e la nomina del liquidatore Santoni, che risulterebbe non legittimato a chiedere l’insolvenza. Poi chiede una consulenza tecnica d’ufficio sul vero stato dei conti di Etruria il 22 novembre. Insomma, se il giudice di Arezzo accogliesse solo in parte le richieste istruttorie, quello che sembrava un semplice passaggio burocratico rischierebbe di trasformarsi in un maxi processo.

Da Il Fatto Quotidiano del 2 febbraio 2016 

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