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In una gara per individuare il Paese più garantista al mondo, l’Italia vincerebbe facile. Checché ne dicano i “berluscones” superstiti e gli avvocati insaziabili. Difatti, nessun’altro Paese può vantare, a tutela dei diritti dell’imputato contro il potere giudiziario, un “pacchetto” nutrito come il nostro. Alcune delle misure proprie dell’ordinamento italiano si ritrovano anche altrove. Ma mai tutte quante insieme, in un blocco compatto e potente.

L’imputato ha facoltà di non rispondere. Se decide di farlo, può mentire impunemente. Un teste che dichiari il falso, nell’immediato non rischia nulla: in pratica sarà inquisito soltanto quando sia concluso il processo in cui ha mentito, vale a dire dopo una decina e passa d’anni. L’imputato ha il (sacrosanto) diritto di essere difeso: ma gli avvocati possono essere due in ogni fase e grado del procedimento; e possono essere cambiati anche decine e decine di volte, con le note e nefaste implicazioni sulla “tenuta” delle notifiche. Se la difesa non è di fiducia, le spese dell’avvocato d’ufficio sono di fatto a carico dello Stato. L’imputato può svolgere indagini difensive che fanno prova nel processo. Ci sono eccezioni che potrebbero (e dovrebbero!) essere sollevate subito, e invece si consente che siano fatte valere solo alla fine del processo, travolgendo con un qualche cavillo – in caso di accoglimento – l’intero faticoso lavoro di anni. In Italia tutti i provvedimenti giudiziari debbono sempre essere motivati. Ed è bene, ma in altri Paesi si può (anche per gravi reati) essere condannati o assolti con un fogliettino 15×20 su cui sta scritto unicamente Guilty o Not guilty, senza che mai si possa sapere, né dentro né fuori del processo, il perché della decisione presa.

A tutto quanto fin qui detto fanno da corona i principi scolpiti nell’art.111 della nostra Costituzione, secondo cui il processo deve essere giusto; deve svolgersi nel contraddittorio fra le parti in condizioni di parità, avanti a un giudice terzo e imparziale, con facoltà per l’imputato di interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico e di ottenere l’acquisizione di ogni mezzo di prova a suo favore. Tutti questi principi sono stati tradotti in articoli del codice di procedura penale, divenendo altrettante garanzie per l’imputato.

Salvo un altro principio contenuto anch’esso nel 111, quello della “ragionevole durata del processo”, che in realtà – tutti lo sanno – spesso non finisce mai. Ma l’imputato – invece della traduzione in legge del precetto costituzionale – ha la speranza che la giustizia italiana operi come Kronos. Cioè che divori i suoi figli (i processi) grazie al tempo della prescrizione, che tutto inghiotte e azzera con il favorevole concorso della durata infinita dei processi. Durata infinita che discende anche da un’anomalia tutta italiana: un’ineguagliabile abbondanza di gradi di giudizio che si possono percorrere dal primo all’ultimo, sempre e comunque: anche quando si sia confessato fin dall’inizio un reato da niente, ricevendo il minimo dei minimi della pena, per cui si va in appello e in Cassazione senza poter aspirare a niente di meglio. Ma ci si va lo stesso, sperando appunto nella prescrizione.

Ecco che il buonismo garantista può diventare perdonismo e aprire la strada all’impunità. In ogni caso, un processo che non riesce a funzionare – anche perché moltiplica le garanzie confondendole con i formalismi – non ce la fa proprio a rendere l’illegalità non conveniente. Può persino avere effetti criminogeni. Il colpevole invece deve essere punito: senza scivolare nelle spirali tortuose della persecuzione vendicativa; ma neppure senza sminuire il “male”, che resta tale anche quando un labirinto di pseudo “garanzie” lo sminuisce. Se la pena è un optional, il male non sarebbe più tale: sarebbe anzi vanificare la giustizia.

Dunque, occorrono rimedi radicali. Personalmente abolirei il secondo grado di giudizio, ma il discorso è troppo lungo e conviene ritornarci. Più facili (a costo assolutamente zero e di praticabilità immediata) sono: una riforma della prescrizione che la interrompa quanto meno dopo la condanna di primo grado; poi, se non una riforma organica delle impugnazioni, almeno la cancellazione immediata di alcuni punti vergognosi: il divieto di “reformatio in pejus”, retaggio del diritto romano, per cui se l’imputato è l’unico che ricorre è vietato peggiorare la sua situazione (ecco perché il confesso, condannato al minimo, ricorre lo stesso); e ancora, la previsione di adeguate multe per chi presenti ricorsi pretestuosi o dilatori.

Dal il Fatto Quotidiano del 31 ottobre 2015

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