Le assenze non sono un buon motivo per bocciare uno studente. Neppure se sono così tante da superare il limite fissato dal Ministero dell’Istruzione. A stabilire un principio che potrebbe fare giurisprudenza nel mondo della scuola è una recente sentenza del Tar della Campania, che ha accolto il ricorso di uno studente che non era stato ammesso all’anno successivo, dando torto all’amministrazione scolastica (e anche al Miur, che si era costituito in giudizio).

Protagonista della vicenda è un ragazzo della 5 ͣ H del liceo scientifico statale “Francesco Sbordone” di Napoli. Il 9 giugno scorso il consiglio di classe ha deciso di non ammetterlo all’esame di Stato per non aver raggiunto il numero minimo di ore di presenza nel corso dell’anno scolastico. Facendo ciò, docenti e preside pensavano di aver solo applicato i regolamenti ministeriali, secondo cui “ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale”. Lo stesso decreto, però, aggiunge che “per casi eccezionali le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe”. Una postilla di cui la scuola campana non ha tenuto conto, e che invece il Tar ha valutato decisiva.

I giudici, infatti, sottolineano “l’importanza della presenza scolastica come presupposto fondamentale per un corretto apprendimento”. Nondimeno, il consiglio di classe nella sua valutazione non deve ignorare circostanze particolari, come disagi familiari o motivi di salute psico-fisica. Specie se l’alunno “appare indubbiamente idoneo al passaggio alla classe superiore per quanto riguarda il profitto, contraddistinto dall’assenza di insufficienze”.

In questi casi “una bocciatura motivata solo dal numero di assenze potrebbe risultare iniqua ed ingiustamente punitiva”, col rischio di “nuocere gravemente al percorso formativo e di vita del ragazzo”. Il consiglio non deve neanche sindacare troppo sulle motivazioni delle assenze: nel momento in cui viene presentato un certificato medico, non ha senso pretendere la dimostrazione della gravità della malattia, perché “il concetto di gravità è relativo e non ben definibile”.

Per tutte queste ragioni il Tar ha deciso di annullare la bocciatura. Per quanto riguarda il caso specifico dello studente del liceo napoletano, il consiglio di classe dovrà rideterminarsi e ridiscutere la sua situazione, decidendo per l’ammissione o la non ammissione “senza tener conto del numero di ore quale ragione impeditiva ai fini del passaggio alla classe successiva”. In generale, la sentenza crea un precedente storico: se uno studente va bene a scuola e non ha insufficienze, non può essere bocciato soltanto perché ha fatto troppe assenze.

Twitter: @lVendemiale

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