Entrerà in vigore lunedì il tanto discusso regolamento sulla promozione e tutela del diritto d’autore online, varato dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni lo scorso 12 dicembre.

Frattanto, ieri, presso la sede dell’Authority sono stati presentati agli stakeholder la piattaforma realizzata dalla Fondazione Ugo Bordoni ed il procedimento per l’inoltro delle segnalazioni con le quali i titolari dei diritti potranno richiedere l’intervento dell’Agcom in relazione ad eventuali presunte violazioni dei propri diritti. La piattaforma, secondo quanto anticipato nel corso dell’incontro, dovrebbe essere accessibile già nelle prossime ore all’indirizzo www.ddaonline.it.

“E’ un’occasione per fare informazione corretta da contrapporre alla tanta disinformatio che ha accompagnato il varo del Regolamento”, ha detto il Presidente dell’Authority Angelo Maria Cardani nel salutare gli ospiti.

Bisogna dare atto all’Authority, rappresentata nel corso dell’evento dal Commissario Francesco Posteraro, che ieri le informazioni non sono mancate così come non è mancata la disponibilità dell’Autorità a “mettersi in gioco” e confrontarsi con addetti ai lavori ed operatori presenti.

Meno condivisibile, invece, l’idea che sia stata davvero “disinformatio” e non semplicemente legittima e sacrosanta contro-informazione quella che ha accompagnato il varo del Regolamento, contribuendo, forse, persino, a renderne più equilibrati taluni passaggi e talune disposizioni.

Ma il punto, oggi, non è questo.

Il punto è che il procedimento presentato dal Commissario Posteraro come il primo – o uno dei primi – “fully digital” della storia dell’amministrazione italiana e che, in realtà, si esaurisce in un sistema di compilazione online di un modulo in formato .pdf da trasmettere poi via posta elettronica certificata, presenta bachi importanti e suscita altrettanto importanti perplessità.

Chi, infatti, si aspettava che la piattaforma tecnologica, tanto attesa, realizzata dalla Fondazione Ugo Bordoni e il procedimento di attuazione presentato ieri valessero a garantire una applicazione del regolamento capace di fugare i tanti dubbi e perplessità sollevati all’indomani del varo del provvedimento è rimasto deluso.

Tanto per cominciare piattaforma e procedura consentono a chiunque si presenti come titolare dei diritti o suo rappresentante di segnalare anche semplicemente l’indirizzo [tecnicamente la url, ndr] generico del sito internet e/o della pagina web attraverso il quale viene pubblicata un’opera digitale in presunta violazione del diritto d’autore.

In questo modo, tuttavia, il gestore del sito internet o della pagina prima e l’hosting provider poi, rischiano di ricevere una richiesta e/o un ordine di rimozione di un contenuto solo genericamente identificato quanto a collocazione online e di doversi quindi cimentare in una ricerca all’interno del proprio sito Internet che certamente non compete loro e che rischia di risultare defatigante per chi volesse adeguarsi spontaneamente alla segnalazione dell’Authority.

Un rischio che minaccia di diventare ancora più grave se l’Autorità chiederà al fornitore di accesso a Internet di bloccare il traffico degli utenti verso l’indirizzo segnalato.

Se, infatti, tale indirizzo restasse identificato a livello di solo sito Internet o pagina web e non venisse specificato a livello di singola risorsa [l’esatta collocazione del contenuto, ad esempio, audiovisivo oggetto di contestazione, ndr] si correrebbe il rischio di produrre il blocco di intere sezioni di siti Internet contenenti centinaia di contenuti solo per renderne inaccessibile uno.

Salterebbe così ogni illusione di equilibrio tra tutela del diritto d’autore e necessario rispetto della libertà di informazione.

Procedimento e piattaforma presentati ieri, allo stesso modo, non hanno chiarito cosa l’Autorità intenderà per “violazione massiva” ovvero per una violazione tanto grave da giustificare un intervento più urgente di quello ordinario – solo 12 giorni dal momento di presentazione dell’istanza a quello di adozione dell’eventuale ordine – e, eventualmente, l’ordine di inibitoria all’accesso anche verso siti internet che battono bandiera tricolore.

Certo, nel corso dell’incontro di ieri, l’Authority ha, a più riprese, rassicurato tutti che procederà con tanto buon senso e con i piedi di piombo e, per la verità, altrettanto hanno fatto i titolari dei diritti.

Il punto però è che leggi, regole e regolamenti devono garantire i diritti di tutti a prescindere dalle donne e dagli uomini, che di volta in volta – e stagione politica per stagione politica – sono chiamati ad applicarli ed il Regolamento Agcom e la piattaforma destinata a supportare l’Authority nella sua applicazione, allo stato, non offrono sufficienti garanzie di equilibrio tra contrapposti diritti ed interessi.

E’, dunque, auspicabile che, nei mesi che verranno – anche all’esito delle prime esperienze – l’Agcom si determini ad adottare un provvedimento di interpretazione autentica del proprio Regolamento, limitando le troppe aree di incertezza e circoscrivendo la propria discrezionalità.

Se ciò avvenisse, forse, ci sarebbe ancora spazio per fare in modo che – ferme restando le convinzioni di ciascuno in merito a genesi ed utilità del Regolamento – titolari dei diritti, intermediari della comunicazione, utenti ed Authority possano “firmare” un inedito gentleman agreement sull’utilizzo e solo eventuale enforcement dei diritti d’autore.

Nota di trasparenza: chi scrive è il legale che assiste alcune associazioni nel giudizio di impugnazione del Regolamento dinanzi al Tar Lazio  

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