Se digitate “Slapp” su Google, non troverete nessuna pagina in italiano. Solo in inglese. E Wikipedia come al solito vi aiuterà.

Innanzitutto cosa significa Slapp. È l’acronimo di strategic lawsuit against public participation, e cioè causa strategica contro la pubblica partecipazione. Detto in altre parole, una causa civile volta a disincentivare la protesta pubblica colpendo le tasche dei cittadini. Una causa che viene iniziata indipendentemente da ragioni fondanti, ma per costringere innanzitutto i cittadini a difendersi, e poi, auspicabilmente, ad ottenere anche un risarcimento dei danni asseritamente patiti.

Un modo cioè per evitare che la gente protesti. Una vera e propria intimidazione.

Ovviamente, è un tipo di giudizio che viene messo in opera soprattutto da poteri forti in campo economico e molto utilizzato contro quei rompiscatole di ambientalisti.

Negli Stati Uniti questo strumento è talmente utilizzato che ben 28 Stati si sono dotati di una legislazione anti-Slapp, e se una causa viene chiaramente iniziata solo con intenti intimidatori, il convenuto può ottenere non solo il ristoro delle spese legali sostenute, ma anche un risarcimento danni fissato un via equitativa. Questa disposizione, a dire il vero, esiste già anche nella legislazione italiana, ed è l’art. 96 del Codice di Procedura Civile che punisce le cosiddetta “cause temerarie”. Secondo tale disposto normativo, il Giudice, se ritiene la causa temeraria (cioè palesemente infondata), può o su richiesta della parte od anche autonomamente, condannare con la sentenza l’attore ad un equo risarcimento (oltre che alla rifusione delle spese legali sostenute dal convenuto).

Tutto sommato è abbastanza strano che non si trovino delle pagine su Google che riferiscano di casi di Slapp, perché in realtà noi legali ci accorgiamo che esse sono purtroppo sempre più frequenti, e difficilmente i giudici ci seguono sul terreno della causa temeraria.

Vi è peraltro da notare, in Italia, che, nel campo non civile ma amministrativo, vi fu qualche anno fa un tentativo governativo di disincentivare addirittura le cause che fossero ritenute strumentali in campo ambientale. Si voleva infatti introdurre un comma 5-ter all’articolo 18 della legge 8 luglio 1986 (responsabilità processuale delle associazioni di natura ambientale), che avrebbe previsto che, qualora il ricorso alla giustizia amministrativa “sia respinto perché manifestamente infondato, il giudice condanna le associazioni soccombenti al risarcimento del danno oltre che alle spese del giudizio”. Era l’anno 2009 e la bella idea venne ad un corposo numero di deputati dell’allora Partito della Libertà. Un partito che peraltro della libertà aveva evidentemente una nozione un tantino parziale. Se fosse passata tale modifica, quale associazione avrebbe più osato impugnare atti amministrativi che riguardassero ad esempio grandi opere? Se il ricorso veniva giudicato manifestamente infondato l’associazione rischiava di chiudere baracca e burattini.

Questa modifica non passò, ma adesso, in compenso, se ti azzardi a contestare l’operato di qualche Golia, c’è appunto la Slapp. C’è solo da sperare che i giudici facciano un uso più frequente del predetto art. 96 del Codice di Procedura Civile, al fine di evitare che venga colpita quella libertà di espressione che è espressamente garantita dalla nostra Costituzione all’art. 21 della Costituzione: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”

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