Il rapporto tra la giustizia e la mediazione ricorda il terremoto dell’Aquila. La metafora è semplice. Dopo il grave terremoto dell’Aquila qualche furbacchione ha convinto la collettività (e agito in tal senso) affinché non si ricostruisse il bel centro storico dell’Aquila ma adoperandosi per costruire in parte una nuova città posta nelle vicinanze. Purtroppo si è rivelata spuria e fragile.

Per la “giustizia” italiana è accaduto lo stesso. La giustizia è terremotata gravemente (lo attestano i circa 80 milioni di euro/annui che lo Stato italiano corrisponde per gli indennizzi ex lege Pinto, dovuti per l’irragionevole durata del processo) ma il legislatore non si è mica preoccupato di riformarla organicamente e di renderla agile, celere ed efficiente. No, si è adoperato in senso contrario! Da anni magistratura e avvocatura invocano una riforma organica, facendo proposte costantemente disattese. Il legislatore da anni procede con interventi sussultori irresponsabili, recitando un unico mantra: deflazionare la giustizia. Dunque non si restaura il “palazzo” della giustizia ma si rende difficoltoso o si impedisce di entrare nel “palazzo”, indicando una casamatta posta a fianco del “palazzo” (l’istituto della mediazione).

Invero, nell’intento cieco e isterico di ridurre il carico in entrata del contenzioso (obiettivo anche ragionevole ma delicato poiché va a tangere il diritto costituzionale della difesa, di cui all’art. 24 Costituzione che concorre con le libertà fondamentali riconosciute agli art. 13, 14, 15 a determinare il c.d. statuto di indipendenza della persona umana e, connotato al pari della libertà, dalla inviolabilità) il legislatore ha varato una raffica di norme maldestre che hanno introdotto: la responsabilità processuale aggravata di tipo punitivo; una moltiplicazione continua ed esponenziale del contributo unificato (spese di giustizia per le liti che vanno allo Stato); sanzioni per chi perde la causa; la revisione della legge Pinto, restringendo l’accesso e la sostanza; la demolizione dei principi fondamentali che sorreggono l’avvocatura (meno libertà ed autonomia, così rendendo più debole la difesa dei diritti; aggressione autoritaria che non ha eguali nel mondo occidentale) demolendo anche il sistema tariffario; l’indebolimento del secondo grado di giudizio, con l’introduzione dell’appello col filtro (che diventa la porta girevole di un hotel); soppressione a raso dei tribunali, a prescindere dall’efficienza e dal carico etc. Insieme a tali misure ha introdotto la mediazione. Sempre con la scusa di “deflazionare”.

La mediazione civile è un istituto giuridico introdotto con d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 per la composizione dei conflitti tra soggetti relativi a diritti disponibili, attraverso l’opera di un mediatore quale soggetto (che dovrebbe essere) qualificato e terzo che aiuti le parti conflittuali, anche suggerendo la soluzione. In un secondo momento è entrata in vigore la mediazione obbligatoria in molte materie. In tal caso la mediazione obbligatoria è divenuta condizione di procedibilità, necessaria per poter avviare il processo. Senonché il 24 ottobre 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 per eccesso di delega legislativa (stante il comunicato della Corte), così colpendo l’obbligatorietà della mediazione. Rimane in piedi la mediazione facoltativa e la facoltà delle parti di scegliere liberamente la via della composizione stragiudiziale della lite.

Il legislatore ha fatto una pessima figura, da dilettante. L’avvocatura sin dall’introduzione di essa si è dichiarata favorevole a forme di Alternative dispute resolution (ADR) ma non a favore della obbligatorietà in quanto pregiudizievole per il diritto di difesa, intangibile poiché deve essere lasciato alle parti il diritto di scegliere se adire o meno il giudice. Non può essere imposto, peraltro con costi fissi certo non trascurabili, atteso che può arrivare anche a molte migliaia di euro per i contenziosi di maggior valore.

Questi anni hanno dimostrato che:
a) il legislatore è inetto e in malafede perché non solo non vuole riformare la giustizia ma la aggrava, per demolire il sistema di tutela dei diritti;
b) si è alimentato il sistema della mediazione creando una bolla speculativa (700 organismi, raffica di corsi di formazione, oltre 50.000 mediatori etc.) che se da un lato ha creato un comparto, dall’altro è avvenuto con criteri di serietà discutibili (requisiti di accesso);
c) la mediazione è fallita nei numeri (in sei mesi del 2012, definite circa 60.000 mediazioni) poiché solo un piccolo numero giunge a risoluzione della lite (meno del 20%).

Si è creato insomma un Cerbero senza voler riformare la giustizia per la quale basta poco: un processo telematico uniforme; notifiche via Pec; pochi riti processuali e snelli; valutazione della diligenza dei magistrati; un’avvocatura accessibile solo dai migliori; un filtro in entrata ma affidato alla magistratura/avvocatura. E a margine, investire nella cultura della non conflittualità. Non imponendola ma insegnandola. Si può fare, basta volerlo.

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