L’Agenzia delle Entrate non potrà più contare nel raddoppio dei termini per l’accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi nemmeno nei casi in cui il contribuente è stato denunciato per un reato fiscale. Dovrà insomma sbrigarsi a concludere le verifiche entro non più di quattro anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi falsata (cinque per i casi di dichiarazione omessa o nulla). Se non ce la fa, tanto meglio per l’evasore. A prevederlo è un emendamento alla legge di Stabilità di quattro deputati di Scelta civica, approvato in commissione Bilancio alla Camera e destinato dunque ad entrare in vigore dal prossimo 1 gennaio.

Per il sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti la novità assicurerà “maggiore certezza del diritto nel rapporto tra fisco e contribuente”, definizione che riecheggia il nome del decreto – “sulla certezza del diritto” – varato sotto pessimi auspici la vigilia di Natale dello scorso anno e poi riscritto dal governo Renzi dopo le polemiche sul colpo di spugna che depenalizzava la frode fiscale se contenuta entro il 3% dell’imponibile. Il decreto, anche dopo che l’esecutivo è stato costretto a rimetterci mano, ha modificato la normativa sui reati tributari rendendola più favorevole per il reo. Ma continuava a prevedere la possibilità di raddoppio dei termini per l’accertamento, anche se limitata ai casi in cui l’amministrazione tributaria abbia inviato denuncia alla Procura entro i termini ordinari.

Il decreto sulla “certezza del diritto” manteneva il raddoppio almeno per i casi in cui sia stata presentata denuncia entro i termini ordinari

Ora anche quella concessione agli ispettori del fisco va al macero, retroattivamente. Come molti processi per evasione, in fase di archiviazione a causa delle nuove soglie (più alte) di non punibilità. Il contentino è che vengono contestualmente allungati di un anno i termini ordinari di decadenza: dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In più si estende al caso della dichiarazione Iva nulla l’allungamento dei termini per l’accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione.

Tutte le norme sono retroattive e viene prevista una disciplina transitoria per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso: gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Per questi periodi d’imposta viene mantenuto il raddoppio dei termini per l’accertamento, in caso di violazioni che comportino obbligo di denuncia.

Solo tre giorni fa il premier Matteo Renzi aveva per l’ennesima volta rivendicato: “Nella battaglia contro l’evasione fiscale abbiamo fatto passi in avanti da gigante. Tutti lo dicevano, noi lo facciamo. Perché la verità è che l’unico modo per abbassare le tasse – cioè pagare meno – è pagare tutti”. Questo commentando i risultati della voluntary disclosure, che anche grazie a una sanatoria sulle violazioni commesse prima del 2009-2010 ha fatto emergere 60 miliardi di redditi non dichiarati. Renzi ha magnificato il fatto che si siano recuperati per questa via circa 4 miliardi di gettito. Una cifra che corrisponde però solo al 6% di quanto gli evasori hanno autodenunciato al fisco.

 

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