Mercoledì 5 agosto in commissione Finanze della Camera, chiamata a votare il parere sul decreto legislativo che riforma le sanzioni penali per i reati fiscali, è stata bagarre. Il provvedimento all’esame dei deputati era quello finito nella bufera all’inizio dell’anno perché una “manina” vi aveva inserito l’articolo battezzato “salva Berlusconi“, che depenalizzava la frode fiscale se le cifre in ballo erano sotto il 3% dell’imponibile. MoVimento 5 Stelle e Sel hanno sostenuto che anche la versione licenziata dal Consiglio dei ministri il 27 giugno consente in alcuni casi un risparmio di imposta equivalente. E in più evita il carcere a chi, nella dichiarazione dei redditi o dell’Iva, sottostima le proprie entrate o sovrastima i costi deducibili per pagare meno tasse. Tutta colpa del nuovo articolo sulla dichiarazione infedele, in cui il governo Renzi ha introdotto una serie di cavilli che complicheranno la vita delle procure. Il sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti si dice “stupefatto per le polemiche” e nega la depenalizzazione: “Si tratta solo di un trasloco normativo di quanto già prevedeva sulle valutazioni l’articolo 7 del decreto legislativo 74/2000 che il decreto fiscale contestualmente abroga”, è la sua spiegazione. Ma come stanno davvero le cose?

Per capirlo ilfattoquotidiano.it è partito dalle considerazioni fatte non più di dieci giorni fa, nel corso di un seminario a Montecitorio, dal procuratore aggiunto di Milano Francesco Greco e dal presidente dell’Anm Alfonso Maria Sabelli. Greco aveva chiesto che la norma fosse chiarita meglio perché “il nuovo articolo 4 (quello sulla dichiarazione infedele, ndr), come modificato dal decreto, non permette di comprendere se la non corretta valutazione continua a far parte della previsione della norma incriminatrice o meno”. Nel mirino c’è la nuova disciplina sulla dichiarazione infedele, reato punito con il carcere da 1 a 3 anni. Per prima cosa, il governo ha stabilito che sia triplicata, da 50mila a 150mila euro, la soglia di non punibilità. Ma il problema rilevato dal pm riguarda i commi successivi.

La versione originaria dell’articolo 4 dice che rischia la reclusione chi indica nella dichiarazione dei redditi “elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo” (cioè dichiara meno di quanto ha guadagnato) o “elementi passivi fittizi”, per esempio spese da detrarre, nel caso in cui in questo modo evada oltre 50mila euro (ora 150mila) e l’ammontare sottratto al fisco superi il 10% degli attivi o i 2 milioni di euro (che ora diventano 3). In un articolo successivo della vecchia norma, il 7, si dice poi che non sono punibili le “valutazioni estimative” se i criteri con cui sono fatte sono indicati a bilancio e, in ogni caso, se differiscono meno del 10% da quelle corrette. Il decreto firmato da Renzi e Padoan lo abroga e in effetti lo “trasferisce” nell’articolo 4, come spiegato da Zanetti. Fin qui nessuna novità, dunque. E nessuna manina: valutazioni e soglia del 10% c’erano anche prima.

Ma è a questo punto che nascono i problemi. Il governo infatti non ha fatto solo un copia e incolla: ha aggiunto alla formulazione risalente al 2000 una serie di altri fattori che confondono le acque. Per esempio i criteri che rendono non punibili le valutazioni possono essere inseriti non solo in bilancio ma anche “in altra documentazione rilevante ai fini fiscali”. In più il giudice non deve tener conto “della non corretta classificazione” di attivi o passivi, della “violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza”, della “non inerenza” e della “non deducibilità di elementi passivi reali”. Di qui la scarsa “chiarezza del diritto” lamentata da Greco. Che di conseguenza si è chiesto “quanti processi fiscali salteranno” se il decreto passerà così com’è.

Il governo ha aggiunto alla formulazione del 2000 una serie di altri fattori che intorbidano le acque

L’altra novità riguarda la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: dopo le polemiche quell’articolo è stato depurato dal famigerato “regalo” del 3%, per cui la frode fiscale resta sempre punibile con la reclusione fino a 6 anni. Ma solo se l’ammontare sottratto all’imposizione supera gli 1,5 milioni di euro, mentre oggi la cifra è di 1 milione. In più occorre che l’evasore si sia avvalso di “documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria”, novità che come evidenziato da Sabelli “appare piuttosto pericolosa perchè c’è il rischio che l’avvenuto accertamento della frode possa essere invocato come prova della sua inidoinetà a ingannarla”. Non da ultimo, all’articolo viene aggiunto un comma che esclude che costituiscano mezzi fraudolenti “la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili” o “la sola indicazione nelle fatture di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Secondo i 5 Stelle, dunque, il decreto va totalmente riformulato. E i deputati volevano metterlo nero su bianco nel parere della commissione. “Ma il presidente Maurizio Bernardo (Ap), su ordine del Pd, ha interrotto la discussione e posto in votazione un parere che propone una modifica suscettibile addirittura di peggiorare la situazione”, denuncia Daniele Pesco. “A quel punto il capogruppo Marco Causi è intervenuto per dire che il gruppo Pd votava compatto a favore”. Negli stessi minuti le commissioni Finanze e Giustizia del Senato hanno invece licenziato un parere positivo condizionato però alla soppressione del comma sulla franchigia del 10% per le valutazioni non corrette e in cui si auspica che il governo provveda a “graduare maggiormente le sanzioni amministrative”, “superando l’attuale distinzione tra le ipotesi di frodi e le altre violazioni a favore di una distinzione tra ipotesi di frode (cui applicare sanzioni sensibilmente maggiorate rispetto alle attuali), ipotesi di evasione (cui applicare sanzioni analoghe a quelle attuali), ipotesi di colpa non grave (cui applicare sanzioni sensibilmente ridotte rispetto alle attuali) e ipotesi che non comportano l’emersione una maggiore imposta dovuta”.

Tra le condizioni votate in commissione alla Camera c’è invece la richiesta a Palazzo Chigi di non quintuplicare la soglia di non punibilità per l’omesso versamento Iva ma “limitarsi” a triplicarla da 50mila a 150mila come per l’omesso versamento di ritenute certificate. Per Zanetti si tratta di “una scelta politica: l’obiettivo è ridurre l’ingolfamento dei tribunali e concentrare le azioni penali sui livelli di evasione più elevati. Secondo me poi il reato di omesso versamento Iva andrebbe depenalizzato del tutto”. Ma anche quel punto era stato criticato da Greco, che aveva definito l’innalzamento troppo generoso aggiungendo che “bisogna avere la capacità di distinguere tra comportamenti diversi, perché c’è molta differenza tra chi è in difficoltà economica – il consolidato dei debiti tributari di società fallite a Milano negli ultimi anni ammonta a 10-12 miliardi – e chi omette il versamento all’interno di caroselli e associazioni a delinquere”. Su questo fronte i deputati pongono come condizione per il via libera anche il fatto che si stabilisca “una più idonea qualificazione delle condotte omissive di versamenti o di ritenute e delle pene” per omessa dichiarazione, l’omesso versamento di ritenute certificate e l’omesso versamento Iva nei casi in cui ci siano “strategie fraudolente non riconducibili a reali situazioni di crisi aziendale”. Ora sta al governo decidere se tenere conto o meno delle osservazioni durante il secondo passaggio del decreto in Consiglio dei ministri.

 

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