Ma siamo proprio certi che Berlusconi possa essere sottoposto a detenzione domiciliare o affidamento in prova senza nessun passaggio parlamentare intermedio? La questione è intricata e potrebbe essere di non immediata soluzione.

Giocano un ruolo la legge sull’ineleggibilità, le disposizioni sull’esclusione dai pubblici uffici, la normativa amministrativa in tema di decadenza da membro del Parlamento ma anche l’autorizzazione a procedere.

Unica condizione: che Berlusconi non decada da parlamentare (senatore, nello specifico) prima dell’esecuzione della pena e cioè il 15 ottobre prossimo, trenta giorni dopo l’avviso di sospensione che si può datare, come esecutivo, al più presto, il 15 settembre, data finale del periodo feriale degli Uffici Giudiziari. Se quel giorno Berlusconi sarà ancora un membro dell’emiciclo potrebbe crearsi una questione circa l’eseguibilità della sentenza senza una preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, secondo la procedura preveduta dal codice di rito.

Non sfugge a chi scrive che la legge costituzionale 3/1993 ha profondamente modificato l’istituto di cui agli articoli 68 Cost. e 343 c.p.p. Per i parlamentari, prima del 1993, era infatti legittimo portare avanti un procedimento penale solamente dopo l’autorizzazione del Parlamento; a corollario di ciò erano, ovviamente, vietati tutti gli atti limitativi della libertà personale (fermo, custodia cautelare, ecc.) che potevano andare a limitare la funzione di rappresentante dei cittadini. La norma non prevedeva, né oggi prevede l’autorizzazione per l’esecuzione della pena, dopo la condanna definitiva. Ma ciò è logico: questa ipotesi era assorbita dall’autorizzazione per l’apertura ed il proseguimento del procedimento prevista dalla formulazione originaria della norma.

Oggi si potrebbe verificare la situazione, assurda, che verrebbe tutelata la libertà personale del parlamentare in indagine ma non dopo la condanna. Mi direte: è la condanna che fa la differenza. Si può tollerare la richiesta di autorizzazione alla limitazione della libertà personale in una fase d’indagine o comunque preventiva alla condanna definitiva, non più dopo che sia intervenuta la medesima.

Giuridicamente non credo: è lo “status” di parlamentare che viene tutelato (attraverso una specifica guarentigia) al fine di evitare che un organo dello Stato possa usurpare le funzioni dell’altro. E’ un fatto di “pesi e contrappesi” tra poteri dello Stato e non un normale diverso trattamento per situazioni differenti. Certamente, ripeto, tutto è superato se, a quella data, Berlusconi sarà fuori dal Parlamento. Certamente non lo sarà per la parte accessoria della condanna (il divieto di ricoprire pubblici uffici) ma non è detto che lo sia per l’ineleggibilità o per l’espulsione del condannato (la normativa approvata dal Governo Monti).

Quantomeno una questione di costituzionalità del novellato articolo sull’autorizzazione a procedere per illogica disparità di trattamento, piaccia o non piaccia, non sarebbe un azzardo. Insomma, tutto è possibile e per i giuristi, in specie costituzionalisti e penalisti, c’è da sbizzarrirsi. 

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