Chi segue il Fatto Quotidiano sa che il Quirinale viene accusato di avere esercitato pressioni illecite nelle indagini sulla trattativa Stato- mafia. Tali pressioni vengono giustificate da autorevoli costituzionalisti, con argomentazioni che per molti suonano talmente surreali da apparire strumentali ad una logica superiore. Riporto qui l’opinione di Paolo Becchi, docente ordinario di Filosofia del Diritto all’Università di Genova, da me interpellato, il quale utilizzando argomenti giuridici forti conferma quanto l’operato del presidente della Repubblica oltrepassi sempre più spesso i limiti stabilita dalla nostra Costituzione.

Napolitano non è il primo dei giudici
di Paolo Becchi 

Tutti conoscono o dovrebbero conoscere i nomi di quegli intellettuali, quei professori, quei giornalisti che, a partire dall’entrata in carica del Governo Monti, hanno subìto – per usare l’espressione di un mio anziano collega giurista – una vera e propria “mutazione genetica”. I nomi di coloro che si sono “allineati” alla politica del Governo e che, dietro teorie “neutrali” e “scientifiche”, ne difendono gli interessi politici: la strenua difesa dell’Euro ne è stata, in questi mesi, la prova più evidente. Un tempo si sarebbero accusati di trahisontradimento. Gli intellettuali, i “chierici”, finché restano tali, dovrebbero essere uomini di scienza: quando si trasformano in megafoni dell’establishment, “intellettuali organici”, checché ne pensasse Antonio Gramsci, non è certo bel segno per la cultura del loro Paese.

In questi ultimi giorni si è assistito ad un altro episodio inquietante. Mi riferisco alla difesa del Presidente della Repubblica, coinvolto nella vicenda della “trattativa Stato-Mafia” e nelle presunte pressioni che, direttamente dal Quirinale, sarebbero state esercitate per “coordinare” (o “intralciare”) i magistrati palermitani. “Il Presidente ha preso a cuore la questione”, avrebbe detto Loris D’Ambrosio, consigliere di Napolitano, a Mancino. Telefonate, lettere, colloqui, un filo diretto con il Quirinale al fine di evitare a Mancino una testimonianza scomoda, la vicenda coinvolge in prima persona il Capo dello Stato.

Michele Ainis, noto costituzionalista, è in particolare intervenuto dalle pagine del Corriere della Sera (Il Quirinale e l’illecito che non c’è. I giudici tra reato e storia, 21 giugno), con argomentazioni giuridiche che sarebbero costate (per lo meno a Genova) la bocciatura di qualsiasi studente del primo anno all’esame di diritto costituzionale. Ainis è riuscito addirittura a sostenere che “il Capo dello Stato è al contempo il più alto giudice italiano: non a caso presiede il Csm, l’organo di autogoverno della magistratura”.

Il Presidente della Repubblica, nel nostro ordinamento, non è “giudice” in nessun senso possibile, e tantomeno in quanto presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Il Presidente della Repubblica presiede il CMS in quanto “fuori d’ogni potere”, come disse Ruini in sede di Assemblea Costituente e non in quanto “espressione dell’interferenza di un altro potere” (Leone, che parlò anche di “presidenza che probabilmente sarà solo simbolica”). La Presidenza Cossiga tentò, è vero, di ridisegnare il ruolo del Capo dello Stato all’interno del CSM, ma – quali tra le diverse interpretazioni possano darsi – i suoi poteri non erano mai stati prima d’ora identificati come quelli del “più alto giudice italiano”.

Ma vi è di più: anche lo stesso esercizio di poteri ed attribuzioni costituzionali da parte del Capo dello Stato potrebbe essere esercitato, nei rapporti con l’ordine giudiziario, unicamente all’interno del CSM, organo collegiale, e non autonomamente. L’autonomia da ogni potere prevista dall’art. 104 Cost. a tutela della magistratura, infatti, va garantita “in tutte le direzioni e nei confronti di tutti gli altri poteri, quindi anche nei confronti del Presidente della Repubblica” (S. Sicardi). Sarebbe, pertanto, tutt’altro che “trasparente”, contrariamente a quanto scrive Ainis, se il Capo dello Stato, proprio nell’esercizio dei suoi poteri costituzionali, intervenisse direttamente, senza passare per il CSM, in rapporto con il procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale. Si tratta di una questione ben diversa da quel che Ainis ricorda, ossia che “Napolitano aveva già pubblicamente segnalato a più riprese al Csm: il suo primo intervento risale infatti al giugno 2009”.

Ainis aggiunge, inoltre, che il Capo dello Stato non sarebbe intervenuto che al fine di assicurare “il principio di leale collaborazione fra i poteri dello Stato. Ora, di tale principio proprio il Presidente della Repubblica è l’interprete supremo”. Anche tale argomentazione è assurda, priva di qualsiasi fondamento: come può essere un potere dello Stato interprete supremo della collaborazione tra i poteri? Giudice in causa propria? O Ainis confonde il Capo dello Stato con la Corte Costituzionale? Non è forse quest’ultima il giudice di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato (ivi compreso il Presidente della Repubblica)?

Ainis ritiene che il Capo dello Stato abbia “il compito di riaccendere il motore delle istituzioni, quando il motore è in panne, quando gira a vuoto; anche sciogliendo il Parlamento”. Pertanto, si chiede, come non potrebbe intervenire in un caso di mancato coordinamento delle investigazioni? La risposta è semplice: perché non ne ha il potere. Il Capo dello Stato è il “tutore e garante politico della Costituzione”, ma in ogni caso non può risolvere le controversie che «solo con mezzi politici» (Guarino). Lo scioglimento delle Camere è un atto politico, espressamente attribuitogli dalla Costituzione, mentre il “sollecitare interventi funzionali al miglior esercizio possibile dell’attività giudiziaria” non è esattamente un atto di tale natura, in quanto è oggettivamente amministrativo. Compito del Presidente non sarebbe stato, in ogni caso, quello di risolvere nel merito le eventuali controversie, bensì di indicare, al limite, l’organo competente a risolverle (il CSM).

La vicenda in cui il Capo dello Stato è coinvolto è grave, e non può essere passata sotto silenzio. Ma la cosa sfiora addirittura la farsa – o, forse, la tragedia – quando, per difendere il Presidente della Repubblica, lo si fa diventare anche il “giudice supremo” dell’ordinamento costituzionale italiano. Per concludere, ci sarebbe da chiedersi se il professor Ainis avrebbe scritto lo stesso articolo se Presidente della Repubblica fosse stato, anziché Napolitano, Silvio Berlusconi.

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