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di Gian Luca Mazzella | 13 luglio 2010

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Cenerentola e l’etilometro (affidabile?)

Vi riporto quanto approvato dalla Commissione Trasporti il giorno 8 di giugno.

Riporto anche il link alla documentazione che parrebbe invalidare l’efficacia dell’etilometro, confortata di studi universitari e di sentenza d’un Giudice di Pace.

http://www.megaupload.com/?f=0W7NC3LC

Tale documentazione è stata segnalata dall’astronomo Vincenzo Zappalà in varie occasioni:

http://www.vinix.it/myDocDetail.php?ID=3885&lang=ita

http://www.intravino.com/salute/letilometro-e-affidabile/

Testo della Commissione Trasporti:

“di seguito il testo dell’emendamento Pini 55.1 (terza formulazione) che è stato approvato dalla IX Commissione trasporti nella seduta dell’8 giugno scorso e che è pubblicato nel Bollettino delle giunte e
delle Commissioni parlamentari della medesima data. L’emendamento prevede che tutti i locali che siano titolari di licenza per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, che proseguano la loro attività dopo le ore 24, siano tenuti ad avere un precursore a disposizione dei clienti, ossia un apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico, pena la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 300 a 1200 euro. Il provvedimento è attualmente all’esame delle altre Commissioni in sede consultiva, ai fini dell’espressione dei prescritti pareri.”

Art. 55.
(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne).
1. All’articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituto dai seguenti: «2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1o gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, hanno presso almeno un’uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcool. Devono altresì esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da
determinare anche sulla base del peso corporeo.

2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche
per non più di due giorni alla settimana e comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma dal 1o gennaio 2011 è obbligatoria l’autorizzazione da parte della commissione tecnica comunale di pubblico spettacolo.»;

b) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e
2-quinquies comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell’obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e
2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero all’esercizio dell’attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200».

55. 1.(terza nuova formulazione) Pini, Montagnoli, Pizzolante,
Barbieri, Zeller, Garofalo, Albonetti, Mereu, Terranova, Velo.

(Approvato)

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