Una città tutta a 30 km/h non può esistere. È questa la prima conseguenza che emerge dalla nuova direttiva del ministero dei Trasporti. Il leader della Lega, Matteo Salvini, da titolare del dicastero ha dichiarato guerra a Bologna e al sindaco Matteo Lepore che ha promosso il modello di “città 30“: l’amministrazione comunale ha deciso di abbassare il limite di velocità in alcune zone urbane. La direttiva non vieta l’introduzione di questi limiti, fissa solamente un paletto: la deroga al limite stabilito per legge di 50 km/h può riguardare solo “strade o tratti di strada tassativamente individuati, laddove sussistano particolari condizioni che giustificano l’imposizione di limiti diversi”. Insomma, i 30 allora non possono valere ovunque in città. E ogni deroga “deve essere motivata“, ad esempio in base al tasso di incidentalità, alla presenza di scuole o ospedali o alle esigenze temporanee dovute ad esempio a un particolare afflusso di turisti. Un tentativo quindi di restringere l’utilizzo delle zone a 30 allora.

Il riferimento al Codice della strada – La direttiva del ministero comincia citando vari riferimenti normativi, in particolare l’articolo 142 del Codice della strada, che al comma 2 prevede per i Comuni la possibilità di “fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1”, ovvero dai 50 km/h. Il Codice però specifica, e viene sottolineato più volte dal ministero nella direttiva, che questa possibilità vale solo “in determinate strade e tratti di strada”. Inoltre, il testo del dicastero di Salvini cita anche la disposizione di cui all’articolo 141, comma 6, che prevede che “il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione”. Secondo il Mit, “l’imposizione generalizzata di limiti di velocità eccessivamente ridotti potrebbe causare intralcio alla circolazione e, conseguentemente, risultare pregiudizievole” anche “sotto il profilo ambientale“.

I poteri del ministero – Per giustificare il no di Salvini alle “città 30”, la direttiva del ministero cita anche una circolare del 14 giugno 1979, che specifica come i limiti di velocità restrittivi “si possono imporre in corrispondenza di punti singolari delle strade”. La stessa circolare specifica che uno stop alla velocità deve essere “il risultato dell’armonizzazione di due esigenze, ambedue importanti: la sicurezza e la scorrevolezza del traffico”. Un’altra circolare del Mit, datata 24 ottobre 2000, cita “tra i casi chiaramente viziati da eccesso di potere” anche “l’imposizione di limiti massimi di velocità localizzati non giustificati dalle effettive condizioni della strada o da esigenze di sicurezza”. A conclusione di questo ragionamento, il ministero ricorda di avere, in base alla legge, il potere di “modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada (come i Comuni, ndr), quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1”.

Il piano per la sicurezza – Nella polemica tra Salvini e Lepore, però, l’assessora alla Mobilità di Bologna, Valentina Orioli, aveva ricordato come proprio il piano per la sicurezza stradale del ministero dei Trasporti indica “il limite dei 30 chilometri orari come misura chiave per ridurre gli incidenti sulle strade urbane”. Nella direttiva arriva la replica indiretta a questo punto: “Il riferimento alle cosidette ‘zone 30’ non ha valenza assoluta e generale, bensì si richiama l’opportunità di prevederle comunque nel rispetto di ‘principi di credibilità e coerenza‘ nonché, con specifico riferimento all’ambito urbano, si suggerisce ‘una chiara individuazione della viabilità a 50 km/h e delle zone a 30 km/h’ a valle di una ‘revisione della gerarchizzazione delle strade’”.

I 30 km/h solo in alcune strade – In base a tutte queste premesse, il ministero fissa quindi i suoi paletti sul limite a 30 chilometri orari. Il primo è la “perimetrazione delle strade o tratti di strada interessate da deroghe al limite massimo di velocità di 50 km/h”. Quindi, i 30 km/h devono essere circoscritti a “strade o tratti di strada tassativamente individuati“. A quali condizioni? Il ministero lo specifica in un elenco: l’assenza di marciapiedi e movimento pedonale intenso, anormali restringimenti delle sezioni stradali, pendenze elevate, andamenti planimetrici tortuosi tipici di nuclei storici e vecchi centri abitati, frequenza di ingressi e uscite carrabili da fabbriche, stabilimenti, asili, scuole, parchi di gioco e simili, pavimentazioni sdrucciolevoli o curve in vario modo pericolose. Il secondo paletto fissato dal ministero specifica che i Comuni che individuano strade in cui introdurre il limite dei 30 km/h, “devono dare evidenza della metodologia seguita ai fini della predetta individuazione”.

Il limite deve essere motivato – Il secondo paletto si collega anche al terzo: “Motivazione delle deroghe ai limiti di velocità”. Il ministero dei Trasporti infatti specifica che ciascuna deroga al limite di 50 km/h solitamente previsto per le aree urbane “deve essere motivata“. Come? I Comuni devono fare riferimento a degli “elementi istruttori” e il Mit nella direttiva ne elenca alcuni “a titolo esemplificativo”. Si va dai “tassi di incidentalità monitorati almeno nell’ultimo triennio” alle “peculiari condizioni di utilizzo del contesto urbano”, con la presenza di scuole, ospedali, aree verdi, esercizi commerciali. Vengono citate anche le possibili “peculiari caratteristiche del contesto urbano”, che riguardano ad esempio la presenza di immobili storici o di aree prettamente residenziali. Infine, la direttiva prevede anche la possibilità di una zona 30 temporanea, per esigenze “legate a flussi turistici stagionali o eventi di carattere straordinario”. Infine, le amministrazioni comunali dovranno verificare nel tempo se le condizioni che hanno giustificato l’introduzione del limite di 30 km/h siano confermate e non siano cambiate.

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