I disagi vissuti a causa dei ritardi del treno creano un danno esistenziale ai viaggiatori. Lo ha stabilito una nuova sentenza della Corte di Cassazione che per il pendolare vittima del maxi ritardo del treno ha aggiunto oltre al risarcimento del biglietto quello del danno esistenziale. Questo ulteriore risarcimento vale per i casi in cui si riesce a dimostrare che il rallentamento prolungato del servizio ferroviario era prevedibile e che la società responsabile del trasporto non si è attivata per rendere tollerabile il disagio.

La buona notizia per le migliaia di pendolari che ogni giorno perdono ore di attesa a causa dei ritardi dei treni riguarda un caso-limite risalente al 2012, quando diversi passeggeri sono rimasti intrappolati per quasi 24 ore sulla tratta Roma-Cassino, bloccata a causa di una forte nevicata. Per danno esistenziale si intende quel danno che si traduce in un peggioramento della qualità della vita, pur non essendo inquadrabile nel danno alla salute. A partire dagli anni 2000 le Corti hanno ampliato questa definizione includendo tra i danni risarcibili categorie un tempo considerate impensabili o classificate sotto il danno “morale”. L’estremo freddo, la mancanza di cibo dopo diverse ore seduti sul treno fermo e il disagio psicofisico prolungato subito dai passeggeri, ha portato la Cassazione a considerare il caso ben oltre il disservizio e di stabilire il risarcimento per un pendolare pari a 400 euro, oltre al costo della tratta, di 5 euro. A condannare la società per non avere fornito “adeguata assistenza” ai passeggeri erano stati prima il Giudice di pace e poi il Tribunale di Cassino, nel 2019.

La sentenza della Corte suprema conferma quanto deciso in precedenza, rigettando il ricorso dell’azienda, che ha giustificato il disagio sostenendo che, a condizioni metereologiche anticipate, i passeggeri “non avrebbero dovuto prendere il treno”. Ferma la risposta della Suprema corte, che oltre al danno esistenziale ha condannato la società a pagare 900 euro di spese legali e altri 1000 euro per responsabilità aggravata. Come si legge nella sentenza, il fatto che la forte nevicata fosse stata prevista dalle previsioni meteo avrebbe dovuto “indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario, cui quello si era impegnato contrattualmente, a predisporre con precauzionale diligenza misure organizzative di assistenza, indipendentemente, cioè, dalla possibilità di porle in essere, in forma ridotta, una volta concretizzata la situazione di emergenza”. Il disagio arrecato, dunque, poteva quantomeno essere contenuto.

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