Nel 1982, oltre alla Legge Rognoni-La Torre che introdusse finalmente il reato di associazione mafiosa, il Parlamento approvò, sempre con grave ritardo, anche una norma penale a contrasto delle associazioni segrete. L’anno precedente era scoppiato il bubbone della P2, che provocò profondo turbamento in un’opinione pubblica non ancora assopita dalla depoliticizzazione. I partiti – alcuni dei quali pienamente compromessi con la loggia di Licio Gelli – furono allora costretti a dare una risposta a quello scandalo. Il governo Spadolini, nato col dichiarato scopo di moralizzare la vita politica italiana, si impegnò così a confezionare una normativa contro la P2 e contro tutte le società segrete.

Parturiunt montes. La Costituzione del 1948 era stata molto chiara: “Sono proibite le associazioni segrete”. Molto meno comprensibile è invece il nuovo reato previsto con la legge n. 17 del 25 gennaio 1982, che vieta con una pena decisamente blanda (fino a due anni per i semplici affiliati e da uno a cinque anni per i capi) soltanto le associazioni occulte che interferiscano nei pubblici poteri. A quarant’anni dall’emanazione della Legge Spadolini, sarebbe opportuna una riflessione sull’utilità di quel delitto, sarebbe utile chiedersi se sia servito davvero a combattere il male del “potere invisibile”. A giudicare dall’esiguità della giurisprudenza, sembrerebbe proprio di no. Stefano Rodotà – che durante la discussione in aula aveva definito la norma “assolutamente insufficiente” – ci aveva visto bene. Il testo ha evidentemente due gravi difetti: da un lato l’evanescente elemento costitutivo della “finalità di interferire sui pubblici poteri”, che viola il principio di tassatività del diritto penale e provoca di conseguenza insormontabili difficoltà ermeneutiche, dall’altro le pene esigue che oltre a essere palesemente inadeguate impediscono agli inquirenti il ricorso alle indispensabili indagini tecniche di registrazione delle conversazioni.

Insomma la norma nasce sterile, con azzerate chance probatorie. Essa rientra a pieno titolo nella categoria della “legislazione simbolica”, con la sua tipica caratteristica della inconsapevole (o consapevole) ineffettività. Si potrebbe perciò rispolverare la proposta di legge presentata da Davide Mattiello nella scorsa legislatura (24 febbraio 2017), che semplicemente espunge il riferimento infelice alla finalità politica e inasprisce le pene in maniera da consentire lo strumento investigativo delle intercettazioni telefoniche e ambientali.

Riguardo poi alle forze armate, sarebbe oggi altrettanto auspicabile revisionare l’art. 1475 del codice dell’ordinamento militare che, al comma 3, si limita misteriosamente a vietare l’adesione alle associazioni segrete penalmente rilevanti. Poiché appare del tutto superfluo proibire un reato, si potrebbe pensare di estendere il divieto a tutte le logge coperte e alle associazioni massoniche. È davvero curioso che la stessa norma contenesse fino al 2018 un divieto assoluto di iscriversi ai sindacati (comma 2 abrogato dalla Corte costituzionale). Da qualche giorno, si sa, è entrata in vigore una timida legge sulla libertà sindacale dei militari: il legislatore ha optato per un modello molto simile alla vecchia “rappresentanza” già a disposizione dei lavoratori in divisa.

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