Forse avrebbero fatto prima ad allegare al regolamento degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di Verona un Codice Penale, un Codice Civile e il famoso “Galateo, overo de’ costumi” di messer Giovanni della Casa. I poveri inquilini si scervellerebbero di meno nell’interpretare obblighi e divieti, alcuni sicuramente eccentrici, contenuti nelle 21 pagine che disegnano un percorso a ostacoli per chi non voglia rischiare una reprimenda, se non addirittura lo sfratto. Il regolamento ha tenuto banco nella seconda commissione del Consiglio regionale del Veneto, dove sono state esaminate le relazioni delle attività delle Ater regionali. Il rendiconto riguardante Verona è l’unico ad aver incassato i voti contrari dei consiglieri del Pd. Tutti gli altri non hanno fatto una piega.

“Più che un regolamento condominiale sembra un testo di legge marziale, pagine piene zeppe di divieti e condite da una patente a punti. Capiamo l’esigenza di garantire un livello di convivenza civile tra inquilini e il bene degli immobili, ma Ater Verona ha superato ogni livello di legittimità, andando oltre i poteri che gli sono conferiti”. Questo il commento dei consiglieri del Pd, Jonatan Montanariello, Andrea Zanoni e Anna Maria Bigon.

In effetti il regolamento appare come un elenco puntiglioso e a tratti grottesco. Un dovere inderogabile? Ecco il punto i) dell’articolo 2: “Chiudere la porta d’ingresso del proprio alloggio, arieggiare i locali aprendo periodicamente le finestre ed usare gli appositi esalatori e/o aspiratori nelle cucine e nei bagni, ove installati”. Punto k) articolo 2: “Osservare le regole di buon vicinato”. Punto l) art. 2: “Utilizzare per le comunicazioni con l’ente proprietario esclusivamente la modulistica predisposta”.

Le modalità d’uso dell’unità immobiliare sono un dedalo inestricabile: “È vietato l’utilizzo di alloggio, garage, posto macchina esclusivo, cantine e soffitte per usi diversi da quelli a cui gli spazi sono destinati”. Quindi niente attività artigianali, niente barbecue, nessun motore lasciato acceso, nessun urlo o schiamazzo, nessuna sostanza infiammabile. Se si usa legna da riscaldamento, va tenuta solo in modiche quantità. Le attività hobbistiche? “Sono consentite negli spazi privati, sempreché siano assunte tutte le misure e cautele idonee a evitare disturbi, danni”. Asfissiante.

Inoltre, l’assegnatario “non può installare piscine su balconi, terrazze e solai per evitare sovraccarichi”, però “è consentito l’utilizzo di piccole piscine mobili da bambino (capienza massima 100 litri) nelle zone verdi di pertinenza dell’alloggio, che vanno svuotate quotidianamente dopo l’uso”. Sapete perché? “Per evitare la proliferazione di zanzare o altri insetti” (art 6.c). Attenti alle piante in terrazza, devono avere “adeguato ancoraggio e protezione, in particolare i vasi devono essere ancorati in modo da evitarne la caduta e muniti di vaschetta per evitare lo stillicidio durante l’innaffiatura”. È come se l’ispettore Ater ti entrasse in casa. Ad esempio per verificare se “dopo l’uso, i rubinetti dell’acqua e del gas siano accuratamente chiusi” o se qualcuno non ha rispettato il divieto di “gettare negli scarichi dei sanitari e nel WC oggetti o materiali che possono otturarli”. Inoltre, “non si possono macellare animali nell’alloggio, compresi balconi o terrazze, e nelle sue pertinenze e accessori” (art.6.r).

All’esterno non va meglio. “È obbligatorio indicare il proprio cognome sia sulla tastiera dei campanelli, sia sulle targhette all’ingresso dell’alloggio e sulla cassetta della corrispondenza”. Oppure, “è vietato fumare, anche sigarette elettroniche, in tutti gli spazi comuni chiusi (solai, cantine, corridoi, scale, ascensori, androni, ballatoi interni, ecc.) e gettare mozziconi di sigarette” (art. 4.p). Ma è anche vietato (art. 4.q) “consumare alcolici e sostanze vietate dalla legge”.

Gli animali costituiscono un capitolo molto pregnante. Si possono “detenere all’interno dell’alloggio animali d’affezione limitatamente a due esemplari, purché non pericolosi”. Naturalmente segue la definizione: “Per animale d’affezione si intende l’animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall’uomo per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come i cani per disabili, gli animali per la pet therapy e per la riabilitazione (art. 8.1)”. Attenzione: “Gli animali selvatici non sono considerati animali d’affezione”. Infatti (art. 8.2), “è fatto assoluto divieto di detenere serpenti e aracnidi di qualsiasi specie e gli animali esotici”. Qualche deroga? “La presenza di un numero di animali superiore alle unità di cui al comma 1 è tollerata in caso di ‘cucciolate’, limitatamente a un periodo massimo di quattro mesi” (art. 8.3). Un’altra: “La presenza di un numero di animali superiore alle unità di cui al comma 1 è consentita nel caso di animali di piccola taglia, non suscettibili di creare disturbo e che generalmente sono da custodire in gabbia o acquario o terrario, purché il loro numero non sia tale da compromettere la vivibilità dell’alloggio e dell’edificio”. Segue elenco: pesci, tartarughe, canarini e altri uccellini, criceti, ecc. (art. 8.3).

Dulcis in fundo, sintesi di norme e delle sanzioni, il “Patentino dell’Assegnatario”. Si parte da una dotazione di 30 punti. Per ogni infrazione si scalano i punti. L’elenco è infinito. Le infrazioni meno gravi (3 punti) riguardano detenzione di sostanze maleodoranti, consumo di alcolici, affissione di comunicazioni al di fuori delle bacheche, uso dell’ascensore in caso di incendi o terremoti. Tutto il resto è a crescere: la mancata chiusura dei rubinetti dopo l’uso e la mancanza del nome sul campanello 5 punti, le piscine e i vasi non ancorati 8 punti, l’impropria raccolta differenziata o la detenzione di serpenti 10 punti. Quando si arriva a zero scatta la procedura di revoca dell’assegnazione.

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