Il 17 marzo 1861 il parlamento del neonato Regno d’Italia approva la legge che attribuisce a Vittorio Emanuele II e ai suoi successori il titolo di Re d’Italia. Con una legge del 23 novembre 2012, il parlamento della Repubblica italiana “riconosce il giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell’anno 1861, dell’Unità d’Italia, quale ‘Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera’”.

Non so se la data sia stata scelta così bene. Cioè, a voler essere pignoli, è un po’ strano che una Repubblica scelga di celebrare la nascita del proprio Stato, ricordando l’ascesa al trono di un re. Comunque, a parte questo, è certo che il processo di unificazione sia stato un momento fondamentale nella storia della Penisola, se non altro per un fatto: prima dell’unificazione gran parte della Penisola era amministrata da Stati privi di Costituzione e di istituti rappresentativi; dopo l’unificazione, l’intera Penisola (con l’eccezione delle terre ancora non aggregate al nuovo Stato) ha una Costituzione (lo Statuto Albertino) e un Parlamento. È vero che alla elezione della Camera può partecipare solo una percentuale minima della popolazione (maschi adulti alfabetizzati e ricchissimi): ma è qualcosa. È un passo che – pur con il drammatico contraccolpo novecentesco del fascismo – porterà all’ampliamento progressivo dei diritti di cittadinanza.

Questo, peraltro, è un punto delicato. Lo Stato unitario italiano è uno “Stato-nazione”. Cioè, come molti altri Stati ottocenteschi, è stato costruito in ragione del successo dell’ideologia nazionalista. E questo è un aspetto che si vede bene, quando si osservino le norme che regolano l’attribuzione della nazionalità, da cui derivano i diritti di cittadinanza, contenute nel Codice Civile del 1865. La nazionalità è attribuita seguendo quattro principi fondamentali:

1. lo ius sanguinis: è cittadino chi è figlio di padre cittadino, indipendentemente dal luogo di nascita (la declinazione è maschilista, come lo è tutto il diritto del Regno d’Italia – le donne non possono votare);

2. lo ius soli: è automaticamente cittadino il figlio di straniero che sia nato in Italia e risieda nel regno da almeno dieci anni ininterrotti;

3. lo ius connubii: una straniera che sposi un cittadino diventa cittadina, e conserva la cittadinanza anche da vedova, mentre “la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera”;

4. la naturalizzazione, che attribuisce i diritti civili e politici a una persona straniera ed è concessa per legge su richiesta dell’interessato (peraltro si registrano solo 13 casi di naturalizzazione dall’Unità alla fine del secolo).

Qual è la ratio complessiva di questo sistema? Lo spiega chiaramente Giuseppe Pisanelli, relatore del progetto di Codice Civile in parlamento: è ovvio – dice questo parlamentare – che lo ius sanguinis sia il principio fondamentale per l’attribuzione della nazionalità, “perché la razza è il precipuo elemento della nazionalità”. E Pisanelli non è il solo a palesare queste convinzioni: l’11 marzo 1861, quando Cavour presenta alla Camera il disegno di legge sul conferimento del titolo di re d’Italia a Vittorio Emanuele II e ai suoi discendenti, dice: l’Italia è una “nobile nazione che si fa una di reggimento e d’istituti, come una già la rendono la stirpe, la lingua, la religione, le memorie degli strazi sopportati e le speranze dell’intiero riscatto”. La razza; la stirpe; Manzoni qualche tempo prima aveva detto il sangue, oltre alle armi, alla lingua, all’altare, alle memorie e al cor. E siamo nel 1848, nel 1861, nel 1865, mica nel 1938.

E quindi: celebriamo senz’altro l’Unità, ma con la consapevolezza della complessità dei processi storici, e avendo ben chiaro in mente che cosa sia stato il nazionalismo ottocentesco.

Articolo Precedente

Ucraina, essere contro Putin e contro l’invio di armi sembra diventato atto di insubordinazione

next
Articolo Successivo

Gramsci insegna: anche la geopolitica si basa sul realismo. Tra Russia e Ucraina serve mediare

next