L’auto-sorveglianza dura solamente 5 giorni e se non emergono sintomi non serve un tampone negativo in uscita. Resta l’obbligo di mascherina Ffp2 per 10 giorni. Per risolvere l’enigma sul funzionamento delle nuove regole sulla quarantena ci è voluta alla fine una circolare del ministero della Salute, che però smentisce quanto era emerso al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto, mai smentito dal premier Mario Draghi o dal governo per più di 24 ore. Un pasticcio, un errore comunicativo che rischia di rendere ancora più incomprensibili agli occhi dei cittadini le norme, già complesse, approvate mercoledì dall’esecutivo. Ma andiamo con ordine.


Il testo della circolare

Al termine del Cdm, il governo ha pubblicato un comunicato stampa che riassumeva i contenuti del nuovo decreto: la più grande novità è l’azzeramento della quarantena per i contatti stretti di un positivo che hanno ricevuto la terza dose o la seconda da meno di 4 mesi. Per questi soggetti da oggi è necessaria solamente l’auto-sorveglianza. Un cambiamento radicale, che la nota del governo riassumeva in poche righe: “Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso”. Poi però il comunicato aggiungeva: “Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati”.

La conclusione che ne hanno dedotto tutti? Per uscire dall’auto-sorveglianza, sia da sintomatici che da asintomatici, serve comunque un tampone. Da effettuare quando? Al termine dell’auto-sorveglianza, quindi al decimo giorno. È la spiegazione che hanno riportato tutti i giornali e gli organi di comunicazione, suffragata dal ministero della Salute. Per un giorno intero, ai cittadini è stato spiegato che da contatti stretti di un positivo, se hanno ricevuto il booster o la seconda dose da meno di 4 mesi, avrebbero dovuto mettersi in auto-sorveglianza (non più in quarantena) ed effettuare un tampone dopo 5 giorni (se sintomatici) e poi in ogni caso un test al decimo giorno.

Il decreto pubblicato giovedì sera non ha aiutato a diradare i dubbi, perché riporta le seguenti tre indicazioni. La prima: “Indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno”. La seconda: effettuare un tampone “alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”. La terza, contenuta nel comma 7 ter: la fine “dell’auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare […], effettuato anche presso centri privati a
ciò abilitati”. Di fatto, nulla di incongruente rispetto a quanto era stato raccontato fino a quel momento, senza che nessun organo del governo intervenisse per fornire delucidazioni.

Poi, questa mattina, è arrivata la circolare del ministero della Salute che ha stravolto le carte in tavola, chiarendo una volta per tutte (si spera) come funziona la nuova auto-sorveglianza. Non devono andare in quarantena i contatti stretti di un positivo che hanno ricevuto il booster, che hanno ricevuto la seconda dose da meno di 4 mesi o che sono guariti da meno di 4 mesi. C’è appunto l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per almeno 10 giorni. Ma, ecco il primo chiarimento, “il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5“. Quando e perché si deve eventualmente effettuare un tampone? “Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto”. Il test negativo per uscire dall’auto-sorveglianza non serve se si è asintomatici.

E allora la terza indicazioni contenuta nel decreto quale significato aveva? A ilfattoquotidiano.it lo ha spiegato oggi il ministero della Salute: serviva a specificare che in caso di normale quarantena (prevista per i non vaccinati e per coloro che hanno ricevuto la seconda dose da più di 4 mesi) o di comparsa dei sintomi durante il periodo di auto-sorveglianza, il tampone previsto dalla legge può essere effettuato anche in un centro privato. “In quest’ultimo caso – si legge nel decreto – la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza”. La norma resta complicata, ma per più di 24 ore è stata comunicata male, senza che il premier Mario Draghi o un altro esponente del governo intervenisse per spiegare.

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