Via libera definitivo dell’aula della Camera con 300 sì e 33 no al dl sul Green pass e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Sul provvedimento, la Camera aveva votato la questione di fiducia posta dal governo, con 453 voti favorevoli e 42 contrari. Il provvedimento era stato già approvato al Senato, con il voto di Montecitorio è legge. Varato dall’esecutivo il 21 settembre scorso, il decreto disciplina le modalità per estendere l’obbligo della certificazione vaccinale nei luoghi di lavoro del settore pubblico e privato. In particolare introduce l’obbligo dell’esibizione della certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro, pubblici e privati, dal 15 ottobre scorso e fino a fine 2021, quando scadrà lo stato di emergenza.

Fra le novità anche la possibilità di consegnare copia del certificato verde al datore di lavoro, in modo tale da evitare controlli quotidiani in azienda. Un’operazione che lascia perplesso il Garante della privacy, secondo il quale conservare il Green pass del dipendente e stilare delle liste di avvenuto controllo rischierebbe di allentare le misure di sicurezza sul posto di lavoro. L’Authority ha scritto una segnalazione che è stata inviata al presidente della Camera Roberto Fico e ai ministri Speranza e D’Inca. “La prevista esenzione dai controlli – in costanza di validità della certificazione verde – rischia di determinare la sostanziale elusione delle finalità di sanità pubblica complessivamente sottese al sistema del Green pass”, scrive il Garante. “Esso è, infatti, efficace a fini epidemiologici nella misura in cui il certificato sia soggetto a verifiche periodiche sulla sua persistente validità”, scrive l’Authority italiana. Inoltre, continua nel proprio testo, “la prevista legittimazione della conservazione (di copia) delle certificazioni verdi contrasta con il Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953 il quale, nel sancire un quadro di garanzie omogenee, anche sotto il profilo della protezione dati, per l’utilizzo delle certificazioni verdi in ambito europeo, dispone che “Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l’accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento”.

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