A oltre 17 anni dagli arresti per il crac Parmalat Fausto Tonna, ex direttore finanziario del gruppo e all’epoca braccio destro di Calisto Tanzi, è tornato in carcere. Al contabile, a metà gennaio, è stato notificato l’ordine emesso dalla Procura generale di Bologna dopo che la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla sentenza della Corte di appello di Bologna del 19 dicembre 2020, quando la pena complessiva per l’ex manager venne definita in otto anni, 11 mesi e 16 giorni. Era il calcolo della continuazione tra tre processi diversi, tutti legati al gruppo di Collecchio: il crac, Parmatour e il processo milanese per aggiottaggio.

Il suo difensore, avvocato Concetta Miucci, contattata dall’Ansa, ha detto di non voler rilasciare dichiarazioni in merito. È probabile che a breve verrà fatta un’istanza alla Sorveglianza. Arrestato nel dicembre 2003 quando esplose lo scandalo finanziario, durante le indagini collaborò con gli inquirenti, fornendo informazioni utili per comprendere gli artifici che avevano consentito al gruppo di occultare il proprio stato di insolvenza miliardario. Venne svelata anche la famosa sigla trovata in diversi documenti e file: “Ret put” ovvero rettifiche puttanate.

La vicenda processuale di Tonna è stata molto lunga e articolata. Per lui a una sentenza definitiva nel processo principale si era arrivati solo nel 2019 e dopo una serie di rimpalli sulla quantificazione della pena, per cui l’iniziale condanna a 14 anni in primo grado è stata ridotta e alla fine più che dimezzata. L’applicazione di dicembre 2019 aveva tenuto conto anche di altre due sentenze, di patteggiamento: nel filone Parmatour, a due anni e due mesi, e nel processo milanese a due anni e sei mesi. Anche l’ultima decisione dell’appello è stata impugnata e per questo si è arrivati ad un’ulteriore pronuncia della Cassazione, secondo cui gli aumenti sono stati adeguati rispetto “alla peculiare gravità del fatto accertato”, al “danno economico di eccezionale rilevanza prodotto da tali reati e, sul piano delle valutazioni soggettive, alla straordinaria intensità del dolo manifestata da Tonna”. Aspetti che caratterizzano i singoli reati considerati come elementi specifici di tale spessore da giustificare in modo sufficiente la decisione, “anche a fronte della nota collaborazione”.

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