Le misure anti-Covid per la scuola restano valide: la terza sezione del Consiglio di Stato ha respinto con un’ordinanza depositata oggi l’appello cautelare proposto da alcuni genitori per la sospensione dei decreti ministeriali che regolano le norme per prevenire il contagio da coronavirus nelle aule. Nel loro ricorso, alcuni genitori ponevano rilievi sulle prescrizioni contenute nei decreti dalla didattica a distanza alle modalità di accesso e uscita da scuola, passando per uscite a orari scaglionati e obbligo di mascherina.
Il Consiglio di Stato ha osservato che “la fase di attuale recrudescenza della diffusione epidemiologica depone oggettivamente in senso opposto rispetto a quanto prospettato dagli appellanti, e verosimilmente il contenimento del contagio entro una certa soglia è causalmente da ricollegare proprio alle misure di prevenzione adottate, ivi comprese quelle applicate in ambito scolastico”.
Non solo, secondo i giudici, è vero che sussiste una “mancanza di casi di decesso tra la popolazione scolastica” ma i “discenti devono essere monitorati non solo quali potenziali vittime, ma anche e soprattutto quale possibile veicolo di diffusione nelle famiglie”. Quanto “all’asserita violazione dei precetti costituzionali in materia di libertà personale e di diritto all’istruzione – scrive il Consiglio di Stato – non possono che richiamarsi, in questa sede cautelare, i principi affermati dalla Sezione in ordine alla doverosa applicazione del principio di precauzione, nonché di prevalenza del diritto alla salute, ove gli interventi di prevenzione siano scientificamente supportati e limitati allo stretto indispensabili per il raggiungimento dell’obiettivo”.
Nell’ordinanza del Consiglio di Stato, si legge anche che rispetto all’epoca di introduzione del ricorso, la situazione epidemiologica si è nettamente aggravata, sì che le misure di ‘radicale’ rimozione delle misure di prevenzione invocate dagli appellanti appaiono impraticabili. Il giudizio continuerà per la decisione definitiva nel merito davanti al Tar Lazio.
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