L‘Antitrust ha concluso i nove procedimenti istruttori, avviati il 7 gennaio 2020, per accertare alcune “clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite di calcio”, come si legge nelle nota diffusa dall’Autorità. Si tratta di clausole che non riconoscono il diritto di ottenere il rimborso di tutto o parte dell’abbonamento o del singolo biglietto in caso di chiusura dello stadio e di rinvio di partita qualora la responsabilità sia imputabile alla società calcistica, ma anche ad altri fattori. Nel mirino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) sono finite Inter, Milan, Roma, Lazio, Juventus, Cagliari, Genoa, Udinese e Atalanta.

Come riporta l’Antitrust nella nota, il Cagliari “ha predisposto una nuova formulazione delle clausole” per risolvere alcuni profili di vessatorietà. Tuttavia, secondo l’Autorità garante, il giudizio di vessatorietà rimane ancora per le clausole, che escludono il rimborso del biglietto in ipotesi diverse dall’inadempimento colpevole della società. Per quanto riguarda invece il Milan e l’Udinese, “l’Autorità ha accertato sia la vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento sia la rimozione dei profili vessatori nelle nuove versioni delle condizioni contrattuali adottate dopo le comunicazioni di avvio dei procedimenti”. L’Antitrust ha chiesto che venga pubblicato un estratto dei provvedimenti sulla homepage dei siti web delle nove società per 30 giorni consecutivi.

“È un’ottima notizia. Una vittoria per i consumatori e una conferma della bontà delle nostre tesi. Avremmo preferito, però, ci fosse anche una condanna di tipo pecuniario per queste squadre che, a differenza di altre, come il Napoli, non hanno accettato spontaneamente di modificare le loro condizioni di abbonamento e si sono ostinatamente rifiutate fino ad oggi di riconoscere i diritti dei consumatori”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori. “Ora i tifosi che non hanno ottenuto il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o nel caso la gara sia stata rinviata hanno diritto ad avere la restituzione dei soldi, ottenendo anche un risarcimento nel caso il rinvio sia direttamente imputabili alla società di calcio”, conclude Dona.

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