di Raffaele Guarino

“Competenza dello stato o delle regioni?”; “Il governo addossa le responsabilità alle regioni”. Sono questi i ritornelli che si continuano a sentire a destra e a manca, ma è davvero così? Per capirlo bisogna fare un salto indietro nella nostra storia legislativa.

Nel 2001 (governo Berlusconi II, composto da Fi-An-Udc-Lega Nord) veniva riformato il titolo V della Costituzione, che trasferiva molti poteri dallo stato centrale alle regioni, dando di fatto piena attuazione all’articolo 5 della Costituzione che riconosce le autonomie locali quali enti esponenziali preesistenti alla formazione della Repubblica, veniva in sostanza trasformato il nostro Stato in uno stato federale con la suddetta riforma chiamata “federalismo a Costituzione invariata” (1.59/1997).

La riforma riconosceva alle regioni l’autonomia legislativa, ovvero la possibilità di legiferare norme di rango primario, lasciando allo stato potere esclusivo pieno per quanto riguardava le materie di (art. 117, titolo V): Politica estera; Immigrazione; Rapporti con i culti religiosi; Difesa; Moneta; Legislazione elettorale; Ordinamento dello stato; Ordine pubblico e sicurezza; Anagrafe e Cittadinanza; Norme processuali; Norme in materia di diritti civili; Norme generali sull’Istruzione; Previdenza sociale; Dogane e protezione dei confini; Coordinamento statistico; Tutela ambientale; Tutela Culturale. Per tutte le altre materie non rientranti in questo elenco le regioni hanno potestà legislativa piena.

Vengono inoltre specificate, sempre nell’articolo 117, le materie di competenza delle regioni:
Rapporti con Unione Europea delle Regioni; Professioni; Ricerca scientifica e tecnologia a sostegno dei settori produttivi; Alimentazione; Ordinamento sportivo; Protezione civile; Governo del territorio; Porti e aeroporti Civili; Grandi reti di trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale e, udite udite… tutela della salute.

Quindi basta leggere la nostra Costituzione per sapere quali siano materie di competenza dello Stato e quali, invece, delle regioni.

E’ una cosa giusta che la sanità sia in capo alle regioni? Secondo me certamente no, ma è un fatto che, quando nel 2001 si votò il Referendum Costituzionale che sanciva appunto questa riforma con il quesito: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione’ approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001?” il Sì vinse con uno schiacciante 64%, quindi se non piace, per trovare i colpevoli basta guardarsi allo specchio.

D’altronde anche a suo tempo non mancarono critiche, ci furono molti giuristi che sollevarono molte perplessità sulla possibile tenuta dei conti – soprattutto in termini di sanità e finanza locale. A leggerle oggi, certe critiche, viene la pelle d’oca.

In conclusione, se vi doveste porre di nuovo l’annosa domanda: “Competenza del Governo o delle Regioni?” basterà aprire la Costituzione, andare alla seconda parte, Titolo V, articolo 117 e lì troverete la risposta. Spoiler: la sanità è competenza delle Regioni.

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