E’ diritto di chi cambia sesso di scegliere un nuovo nome, senza accontentarsi del cambio di desinenza – dal maschile al femminile o viceversa, a secondo della transizione sessuale – di quelle avuto alla nascita. A stabilirlo è stata la Cassazione, nella quale si afferma che il nome è “uno dei diritti inviolabili della persona”, un “diritto insopprimibile”, e nella scelta – da parte di chi chiede una nuova identità anagrafica per ‘registrare’ il mutamento di sesso – deve “essere assicurato anche un diritto all’oblio, inteso quale diritto ad una netta cesura con la precedente identità”.

La Suprema Corte ha infatti accolto oggi la richiesta di tale Alessandro, residente in Sardegna, che dopo il cambio di sesso non voleva essere ribattezzato Alessandra, come deciso dalla Corte di Appello di Torino, ma aveva scelto il nome di Alexandra. Per i giudici piemontesi non esistono i presupposti per “un voluttuario desiderio di mutamento del nome” e occorre accontentarsi di “quello derivante dalla mera femminilizzazione del precedente”. Di diverso avviso gli ermellini che hanno dato il via libera ad Alexandra.

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