La cannabis light sarà legale grazie a un emendamento alla legge di Bilancio. Finisce il braccio di ferro – che era arrivato fino alle sezioni unite della Cassazione – sulla canapa con un basso contenuto di Thc, il principio attivo che procura effetti psicotropi. Il testo inserito nel pacchetto di emendamenti approvati in commissione Bilancio recita: “L’uso della canapa composta dall’intera pianta di canapa o di sue parti come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici”.

Con postilla: “Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5%”. Di conseguenza, cambia anche la tabella del testo unico delle leggi sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, nel quale viene specificato che rientra solo la cannabis con un contenuto superiore di Thc. Il testo – presentato dai senatori Matteo Mantero e Francesco Mollame del M5s – disciplina anche la tassazione della canapa legale che sarà sottoposta a “imposta di fabbricazione” applicando al prezzo di vendita “le aliquote percentuali in misura pari a euro 12 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa”.

“Non è il punto di arrivo, anzi solo quello di partenza, ma oggi abbiamo dato la prima spallata all’assurdo muro di pregiudizio, che ancora circonda questa pianta. I canapicoltori e negozianti italiani potranno lavorare un po’ più tranquilli”, esulta Mantero su Facebook. Produttori e negozianti che coltivano e commercializzano la canapa light erano finiti infatti nella bufera politica per le parole di Matteo Salvini da ministro dell’Interno e hanno lavorato negli ultimi anni in un quadro normativo non chiaro che aveva finito per coinvolgere le sezioni unite della Cassazione che, lo scorso maggio, avevano spiegato che resta reato la vendita della cannabis, anche nella sua forma “light”, se “in concreto” ha un effetto drogante.

“La coltivazione della cannabis e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti, quali foglie, inflorescenze, olio e resina, in assenza di alcun valore soglia preventivamente individuato dal legislatore penale rispetto alla percentuale di Thc”, precisava la Cassazione, rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico sugli stupefacenti, con la sola “eccezione” riguardante la “canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali”. Tutti problemi ora superati dall’emendamento.

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