Per la prima volta un dirigente è stato sanzionato dall’Anac per aver firmato un provvedimento ritorsivo nei confronti di un dipendente che si era fatto carico di denunciare comportamenti illeciti. Le norme a tutela dei whistleblower sono in vigore dalla fine del 2017 e finora mai si era arrivati a una multa nei confronti dei superiori. L’Autorità nazionale anticorruzione, in questo caso, ha inflitto una sanzione di 5mila euro che non è a carico dell’amministrazione, ma direttamente del manager.

I fatti, fa sapere l’Anac, riguardano un whistleblower, “operante in un Comune campano” che era stato punito per aver fatto la segnalazione. Tutto era nato a seguito di un “forte alterco”, si legge nella delibera dell’Autorità anticorruzione. Da lì era partita un’azione disciplinare che però era stata archiviata. Il whistleblower, a quel punto, si rivolge all’autorità giudiziaria, denunciando per abuso d’ufficio e omissione di atti d’ufficio i componenti dell’Ufficio procedimenti disciplinari.

Ufficio “di cui faceva lui stesso parte”, spiega sempre l’Anac, che ha pubblicato sul sito anche la delibera sottoscritta dal presidente uscente Raffaele Cantone. Alla base della contestazione non solo il caso singolo ma – secondo la ricostruzione del whistleblower riportata nella decisione dell’Autorità – “la gestione complessiva dei procedimenti disciplinari condotti in quegli anni” dall’ufficio del Comune campano.

Nelle settimane successive alla denuncia sporta presso l’Autorità giudiziaria, il dirigente – si legge nella nota – “era stato sospeso dal servizio per 10 giorni e in seguito per altri 12 giorni, in entrambi i casi con la contestuale privazione della retribuzione”. L’Anac innanzitutto ha proceduto a qualificare il “segnalante” come whistleblower, che – spiega – non è colui che denuncia in forma anonima ma proprio chi si identifica. Da qui, appunto, nasce la necessità di tutelarlo.

Al termine di “una lunga istruttoria”, aggiunge l’Anac, si è accertato il carattere ritorsivo dei provvedimenti adottati nei confronti del whistleblower: in sostanza, c’era “la volontà di punirlo per aver segnalato”. E per l’Autorità la “superficialità dei ragionamenti giuridici condotta dall’Ufficio per i procedimenti disciplinari”, la “grossolanità degli errori commessi nell’interpretazione del codice di comportamento nonché nell’inquadramento della figura del whistleblower deve essere valutata come elemento idoneo a ritenere provato in via indiziaria il dolo ritorsivo”. Ciò insieme “ad altri elementi fattuali” ha portato a infliggere la sanzione.

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