Un massimo di 36 mesi per i contratti a tempo determinato nelle fondazioni lirico sinfoniche, sostegno al settore del cinema e audiovisivo, la possibilità per Roma Capitale di nominare un commissario per organizzare l’europeo di calcio Euro 2020. Sono alcune delle misure previste dal decreto Cultura approvato in via definitiva in Senato con 139 voti favorevoli e 109 astenuti. “Questa legge assicura eguali diritti e opportunità ai lavoratori dello spettacolo – commenta il ministro per i Beni e le attività culturali Alberto Bonisoli – restituisce dignità a danzatori, orchestrali, fonici, coristi e consente alle Fondazioni lirico-sinfoniche di assumere nuovo personale tramite concorso. Non accadeva da decenni”.

FONDAZIONI LIRICHE: OK CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, MA CON LIMITI – Prevista una disciplina speciale per la stipula, da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche, di contratti di lavoro a tempo determinato. In particolare, potranno essere stipulati uno o più contratti di questo tipo, oltre i limiti di durata massima di 24 mesi previsti in generale dalla normativa vigente. La novità vale anche per i teatri di tradizione e per i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo (Fus) che, nei loro contratti di lavoro, utilizzino il contratto collettivo nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche. Le assunzioni potranno essere effettuate a condizione che vi siano esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico, o dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti. I contratti non potranno superare i 36 mesi a decorrere dal 1° luglio 2019.

La violazione di queste norme non comporta la trasformazione in contratti a tempo indeterminato ma il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno, con conseguente obbligo in capo alle fondazioni di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, se la violazione è dovuta a dolo o colpa grave. Stop, inoltre, al tetto del 15% dell’organico per le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle fondazioni lirico-sinfoniche a copertura dei posti vacanti in organico.

In presenza di vacanze rispetto alla dotazione organica le fondazioni possono assumere a tempo indeterminato, con “diritto di precedenza”, i candidati che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultino “vincitori” nell’ambito di graduatorie in corso di validità relative a procedure selettive per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato precedentemente bandite dalla stessa fondazione. Sono fatte salve le procedure selettive in corso, relative a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Il provvedimento prevede una quota di assunzioni a tempo indeterminato (50%) tramite concorso che le fondazioni possono effettuare fino al 31 dicembre 2021 a favore del personale artistico e tecnico precario che abbia prestato servizio nella fondazione negli ultimi otto anni per almeno 18 mesi anche non continuativi.

AUDIOVISIVO, CAMBIANO OBBLIGHI PROGRAMMAZIONE-INVESTIMENTO – Modificati gli obblighi di programmazione e di investimento per la promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari. Inoltre è stata prorogata l’applicazione della nuova disciplina dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020.

Ad esempio, si abbassano gli obblighi di investimento in opere europee indipendenti riservati a fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana, come Sky Italia, con aumenti mirati – al massimo fino al 20% – per le imprese che non investano stabilmente nel nostro Paese. Attualmente l’obbligo di investimento in opere audiovisive europee recenti, prodotte da produttori indipendenti, è fissato al 20% dei propri introiti netti annui in Italia. Il dl abbassa questa soglia al 15% per poi abbassarla al 12,5% una volta che l’Agcom abbia emanato il decreto attuativo. Lo stesso regolamento dell’Autorità potrà innalzare la soglia di investimento fino al 20% “in relazione a modalità d’investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale”.

L’aumento dell’obbligo di investimento scatterà in caso di mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l’impiego di un numero di dipendenti inferiore a 20 unità (aumento dell’aliquota base fino al 3%); o in caso di mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all’apporto finanziario del produttore all’opera in relazione alla quale è effettuato l’investimento, o l’adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti (aumento dell’aliquota fino al 4,5%).

Rimodulato al ribasso, inoltre, l’aumento degli obblighi di investimento in opere europee riservato ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari. Eliminati i programmati aumenti degli obblighi di programmazione, per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, riservati alle opere europee.

Sale, infine, dal 10% al 15% la soglia di oscillazione massima consentita, relativa al mancato raggiungimento degli obblighi di programmazione e di investimento per le televisioni e le tv on demand, che comunque dovrà essere recuperata nell’anno successivo. In caso di mancato recupero della percentuale mancante al raggiungimento della soglia prevista per legge, la bozza di decreto prevede che le risorse derivanti dalle sanzioni irrogate finiranno nel Fondo per il cinema e l’audiovisivo.

SEMPLIFICAZIONE E SOSTEGNO AL CINEMA E L’AUDIOVISIVO – Tra le varie misure adottate giovi segnalare che sono rese più duttili e funzionali le modalità con cui i fornitori di servizi di media audiovisivi sono tenuti a promuovere le opere europee e italiane.

Viene altresì rimodulata, a fini di efficientamento, in materia di tutela dei minori, la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche (e delle eventuali sottocommissioni). Nonché, sempre al fine di ottimizzare una efficace, tempestiva attività di valutazione, viene incrementato il (troppo esiguo) numero degli esperti chiamati a valutare qualità artistica e valore culturale dell’opera in relazione a progetti da realizzare.

Viene cambiato l’articolo 13 della legge n. 220 del 2016 che riservava, in particolare, ai contributi selettivi previsti dagli articoli 26 e 27 della medesima legge, una quota compresa tra il 15 e il 18 per cento del “Fondo per il cinema e l’audiovisivo“. Tale quota-parte percentuale si riduce a un importo non inferiore al 10% e non superiore al 15%.

Ancora: si stima che 9 film pirata su 10, reperibili on-line, siano frutto di opera di camcording, vale a dire la registrazione abusiva di un’opera filmica in sala cinematografica. Il camcording può dunque considerarsi fonte primaria della pirateria i cui profitti, finanziando le organizzazioni criminali, conseguentemente penalizzano tutte le maestranze e le professionalità coinvolte nella realizzazione di un’opera audiovisiva. Grazie a un emendamento approvato in Commissione – nel pieno rispetto della privacy – si introducono importanti misure a contrasto della pirateria audiovisiva.

SPETTACOLI VIAGGIANTI – Nell’ultima legge di bilancio, al fine di contrastare il fenomeno del bagarinaggio (secondary ticketing), era stato inserito l’obbligo di biglietto nominale per gli spettacoli organizzati in locali di capienza superiore ai 5.000 spettatori. Con l’articolo 4 del provvedimento in esame la categoria dello “spettacolo viaggiante” viene esclusa dal novero degli spettacoli che (a decorrere dal 1° luglio 2019) sono sottoposti all’obbligo di utilizzare titoli di accesso nominali.

UEFA EURO 2020 – Da ultimo, secondo un modello già di recente adottato per le Universiadi 2019, si è ritenuto opportuno, oltreché necessario, al fine di accelerare e semplificare le procedure dirette alla stipula di appalti per la realizzazione dei servizi, nonché per le forniture e i lavori strumentali all’evento UEFA Euro 2020, prevedere che Roma Capitale possa nominare un apposito commissario al fine di svolgere le funzioni di stazione appaltante sostituendosi agli organi del Comune.

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