Domenica 26 maggio si vota per le elezioni europee e, in alcuni casi anche per le amministrative. I seggi sono aperti dalle 7.00 alle 23.00 e possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni presentandosi nel proprio seggio con un documento di identità e tessera elettorale. Ecco di seguito come funziona il voto:

ELEZIONI EUROPEE – Il territorio italiano è diviso in cinque circoscrizioni (Nord-Occidentale, Nord-Orientale, Centrale, Meridionale e Insulare) e al proprio seggio si riceve una scheda di colore diverso a seconda della propria circoscrizione di appartenenza. Ciascun partito presenta una lista di candidati diversa per ogni circoscrizione. La preferenza si esprime tracciando una X sul riquadro della lista prescelta. Accanto a ogni simbolo c’è lo spazio per indicare i nomi di massimo tre candidati ma devono appartenere tutti alla stessa lista prescelta. Non è concesso infatti, il voto disgiunto, cioè votare un partito e scrivere il cognome di un candidato in un altro partito. Inoltre, nel caso di due o tre preferenze, bisogna sceglierli di diverso genere: non tre uomini o tre donne, quindi. Non è obbligatorio indicare delle preferenze: il voto è valido anche solo barrando il simbolo.

I candidati vengono eletti con sistema proporzionale puro con soglia di sbarramento al 4%. Significa che più una lista è stata votata, più seggi otterrà in Parlamento, a patto che prenda almeno il 4% del totale dei voti. Ciascun partito o coalizione italiana è affiliata a un gruppo politico transnazionale che siede nel Parlamento europeo: la maggioranza che emergerà dai risultati nei diversi Paesi dell’Unione orienterà i lavori parlamentari nella prossima legislatura, che durerà fino al 2024.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE – Per quanto riguarda le elezioni regionali in Piemonte, si può votare per una lista provinciale, contrassegnando con una X il corrispondente simbolo riportato sulla scheda elettorale. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale e si trasferisce automaticamente alla lista regionale collegata e al relativo candidato Presidente della Giunta. Oppure si può fare una X sul simbolo della lista provinciale e contrassegnare anche il simbolo o il nominativo del candidato Presidente della Giunta collegato. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale e a favore della lista regionale e del candidato Presidente. O ancora, si può votare solo per il candidato Presidente della Giunta, contrassegnando il simbolo, oppure facendo un segno sul nome dello stesso candidato. Il voto si intende espresso solo per la lista regionale e per il candidato Presidente, ma non si trasferisce ad alcuna lista provinciale collegata. È ammesso il voto disgiunto: si può votare tracciando un segno sul simbolo di una lista provinciale e un altro segno sul nominativo o sul simbolo del candidato Presidente della Giunta NON collegato alla lista provinciale votata. Il voto in questo caso è attribuito validamente sia alla lista provinciale prescelta che al candidato Presidente della Giunta votato ed alla sua lista regionale.

Nei comuni con più di 15mila abitanti invece, tre sono le possibilità di voto: 1) Si può tracciare un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest’ultima appoggiato. 2) Si può tracciare un segno sul simbolo di una lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto voto disgiunto. 3) Si può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato Sindaco e non per la lista o le liste a quest’ultimo collegate. Nei comuni con meno di 15mila abitanti invece, il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista o sul nominativo del sindaco. Non è possibile votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista. I voti ottenuti dal candidato alla carica di sindaco sono attribuiti alla lista a lui collegata. Per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti si può esprimere la preferenza per un candidato al consiglio comunale. Per i comuni compresi tra 5mila e 15mila, si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

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