“Attendismo per finalità politiche”, Tribunale non censura
I giudici chiamano “attendismo” il comportamento di Salvini e individuano anche le “finalità politiche” di non dare esito sin dal 17 agosto alla richiesta di un porto sicuro. “Dopo l’insediamento del nuovo governo, il senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di ministero dell’Interno, pur rimanendo inalterata la procedura amministrativa” per assegnare il Pos (Palce of safety) “ha ritenuto di dare seguito a un proprio convincimento politico, che aveva costituito uno dei cardini della campagna elettorale quale leader del partito della Lega, secondo cui i migranti giunti nel nostro territorio nazionale non sbarcherebbero in Italia bensì in Europa con la conseguenza che il correlato problema dell’accoglienza dovrebbe essere gestito a livello europeo, con una ripartizione degli Stati membri dell’Ue… Dunque l’unica vera ragione che ha indotto il ministro a non autorizzare tempestivamente lo sbarco è da rinvenire nella sua ‘decisione politica’ di attendere l’esito della riunione che si sarebbe tenuta” il 24 agosto al livello europeo per il caso. I giudici si sono chiesti se al responsabile del Viminale dovesse essere applicata la scriminante (articolo 51 cp) che contempla l’esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. Ma la risposta è stata no, perché secondo i magistrati lo sbarco dei 177 non poteva costituire “un problema cogente di ordine pubblico per diverse ragioni”.

“Strumentale e illegittimo utilizzo di una potestà amministrativa”
Secondo il Tribunale “le scelte politiche o i mutevoli indirizzi impartiti a livello ministeriale non possono ridurre la portata degli obblighi degli Stati” e ricordano come la Corte costituzionale abbia già evidenziato che la libertà personale è un che “non può subire attenuazioni”. I giudici distinguono tra atto politico, che è insindacabile, e atto amministrativo “adottato sulla scorta di valutazioni politiche” ed è in questo ultimo campo che inseriscono l’azione di Salvini. Per questo i giudici aggiungono che “va sgomberato il campo da un possibile equivoco e ribadito come questo Tribunale intenda censurare non già un “atto politico” dell’esecutivo “bensì lo strumentale ed illegittimo utilizzo di una potestà amministrativa di cui era titolare il dipartimento delle libertà civili per l’immigrazione che costituisce articolazione del ministero dell’Interno presieduto dal senatore Salvini, essendo stata l’intera vicenda – ragionano i giudici –  caratterizzata da un’evidente presa di posizione di quest’ultimo, che ha bloccato e influenzato l’iter della procedura amministrativa. Dietro l’attendismo che ha portato il ministro dell’Interno a non esitare tempestivamente la richiesta di Pos formulata in data 17 agosto da Mrcc Roma, non c’erano ragioni tecniche ostative allo sbarco bensì la volontà politica del senatore Salvini di portare all’attenzione dell’Ue il caso Diciotti per chiedere ai partner europei una comune assunzione di responsabilità del problema della gestione dei flussi migratori, sollecitando una redistribuzione dei migranti sbarcati in Italia”.

Capo immigrazione: “Fu bloccata catena di comando”
Tra gli atti inviati a Palazzo Madama c’è anche il verbale il capo del Dipartimento delle libertà civili e immigrazione del Viminale, il prefetto Gerarda Pantalone, proprio in merito alla mancata assegnazione del Pos alla Diciotti. “Il ministro dell’Interno non ha ancora formalmente comunicato il Pos (il porto sicuro, ndr.) e quindi tutta la catena di comando, dal centro verso la periferia, rimane bloccata in attesa delle determinazioni di carattere politico del signor ministro dell’Interno”. Nelle 53 pagine di provvedimento i giudici affermano che il centro di coordinamento dei soccorsi di Roma (Imrcc) ha avanzato al Dipartimento tre diverse richieste di Pos, il 15, il 17 e il 24 agosto. E ci sono state “rettifiche sospette” da parte dei prefetti del Viminale ascoltati dai magistrati.

Per accertare la “rilevanza penale” delle tre richieste, aggiungono, va preliminarmente stabilito quale di queste debba essere considerata “tipica”, vale a dire “idonea a fondare in capo al Dipartimento l’obbligo normativo di provvedere tempestivamente”. Secondo i giudici la prima, quella del 15, deve essere ritenuta “atipica”, dunque priva dei presupposti normativi. Diverso il discorso su quella del 17 che gli stessi protagonisti hanno definito ‘formale’. La definisce così, ad esempio, la stessa Pantalone quando fa riferimento “all’ordine ricevuto dal prefetto Piantedosi, capo di gabinetto del ministro dell’Interno e costantemente in contatto” con Salvini. “Il 17 agosto, intorno alle 22.30, Mrcc ha avanzato una formale richiesta di Pos…è stata girata al prefetto Piantedosi il quale ribadì che non poteva indicare un Pos e che occorreva attendere”. Parole confermate dal vicario del Dipartimento, il prefetto Bruno Corda, che in quei giorni era in servizio. “Il 17 agosto è pervenuta al mio ufficio una vera richiesta di Pos”. Corda informa anche lui Piantedosi e anche a lui il capo di Gabinetto dice “di attendere disposizioni…”.

Prefetti rettificarono dichiarazioni su richiesta del porto sicuro
Entrambi i prefetti però, dicono i giudici, sentiti nuovamente dal Tribunale dei ministri di Palermo il 25 settembre “rettificano le precedenti dichiarazioni, qualificando la richiesta di Pos del 17 agosto come ‘anomala’”. Una circostanza “alquanto peculiare”. E aggiungono: “al di là della ‘sospetta’ rettifica delle precedenti dichiarazioni da parte dei prefetti Pantalone e Corda, è convincimento di questo tribunale…che la richiesta del Pos del 17 agosto presentasse tutti i requisiti che giustificassero una pronta risposta da parte del competente Dipartimento del ministero dell’Interno”.  Dunque, concludono i giudici, “l’omessa indicazione del Pos” dopo la richiesta delle 22.30 del 17 agosto “da parte del dipartimento per le libertà civili e immigrazione, dietro precise direttive del ministro dell’Interno, ha determinato…una situazione di costrizione a bordo delle persone soccorse fino alle prime ore del 26 agosto (quando veniva avviata la procedura di sbarco a seguito dell’indicazione del Ps rilasciata nella tarda serata del 25) con conseguente apprezzabile limitazione della libertà di movimento dei migranti, integrante l’elemento oggettivo del reato ipotizzato”. I giudici ritengono anche che vada “censurata la dichiarazione” del capo di gabinetto del ministro Matteo Salvini resa al Tribunale dei ministri sulla vicenda della nave Diciotti. Secondo Piantedosi, che era stato indagato dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio per sequestro di persona, “nonostante la nave fosse ormeggiata al porto di Catania per numerosi giorni non avrebbe determinato alcuna violazione della convenzione SAR e dei susseguenti protocolli attuativi“.

INDIETRO

Diciotti, il Tribunale su Matteo Salvini: “Era un obbligo salvarli, ma pose veto arbitrario per finalità politiche”

SALVIMAIO

di Andrea Scanzi 12€ Acquista
Articolo Precedente

Ponte Morandi, perquisizioni e sequestri in sedi di Spea e uffici del Mit a Genova: verifiche su controlli di altri 5 viadotti

next
Articolo Successivo

Varese, omicidio di Marilena Rosa Re: Vito Clericò condannato all’ergastolo

next