In Francia il termine per i reati più gravi è di dieci anni ma può essere bloccato a ogni azione giudiziaria. In più una riforma del 2012 ha praticamente reso imprescrittibili gran parte delle pene. Anche in Germania si blocca a ogni azione giudiziaria, e quando l’indagato è un politico è calcolata dal momento in cui viene avviato il procedimento e non dal giorno in cui sarebbe stato commesso il reato, come invece avviene in Italia. Nel Regno Unito non esiste. Essendo la patria del common law si calcolano solo i limiti per l’inizio dell’azione penale. Una norma prevista soltanto per i reati minori: per quelli più gravi non è previsto niente del genere. È in questo modo che funziona la prescrizione nei principali Paesi europei. A spiegarlo è uno studio della Camera dei deputati, commissionato nel 2015, quando al centro del dibattito c’era la riforma del processo penale voluta da l’allora guardasigilli Andrea Orlando. Un dossier ancora oggi attualissimo quello degli analisti di Montecitorio, visto l’accordo raggiunto da Lega e M5s per bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Una riforma che entrerà  in vigore solo a partire dal 2020. 

Da giorni, però, l’argomento prescrizione è al centro del dibattito. Per le opposizioni la riforma trascinerebbe nella “barbarie” il sistema giuridico italiano. Il M5s, invece, ha definito la nuova norma come un “atto di civiltà”. Piercamillo Davigo, invece, ha ricordato che soltanto in Grecia esiste una versione della prescrizione simile a quella italiana. E negli altri Paesi europei, invece, come è codificato l’istituto dell’estinzione del reato?

Francia, pene quasi imprescrittibili – In Francia i termini di prescrizione del reato variano in base alla qualificazione giuridica dell’illecito. Il codice stabilisce un termine di dieci anni per i reati più gravi giudicati dalla corte d’Assise – che Oltralpe sono i crimini – tre anni per i delitti – quelli di competenza del tribunale correzionale –  e uno per le contravvenzioni, puniti dal tribunale di polizia. La prescrizione della pena, invece, interviene dopo 20 anni per i crimini, 5 anni per i delitti e 2 anni per le contravvenzioni. Non si possono prescrivere i reati più gravi – come i crimini contro l’umanità – e alcune infrazioni militari, dalla diserzione all’insubordinazione. Si prescrivono in 30 anni i reati di terrorismo, in 20 quelli legati ad abusi sessuali e traffico di stupefacenti.  Ovviamente esistono anche le eccezioni al contrario: i reati commessi a mezzo stampa, per esempio, si prescrivono in tre mesi, a patto che non siano legati a odio razziale. La prescrizione decorre dal giorno del compimento del reato, come in Italia, ma per alcuni reati il principio cambia: per i reati contro i minori decorre dal giorno in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età dell’azione. In più i termini della prescrizione possono essere interrotti da qualsiasi atto di istituzione o di azione giudiziaria. Il legislatore non ha specificato quali siano tali atti: la sospensione è disciplinata dal principio secondo il quale la prescrizione non decorre nel periodo in cui vi siano ostacoli, di diritto o di fatto, all’esercizio. Nel 2012, tra l’altro, è stata vara una riforma che ha ampliato i casi di interruzione: in pratica ha resto quasi imprescrittibili le pene.

Germania: blocco con azione giudiziaria – Anche in Germania il codice parla di due prescrizioni: quella della perseguibilità e quella dell’esecuzione. I termini di prescrizione della perseguibilità del reato sono di 30 anni per le azioni punite con l’ergastolo, 20 anni per quelle puniti con una pena massima superiore a 10 anni, 5 anni per i reati con pene detentive tra 1 e 5 anni, 3 anni per gli altri reati. I termini di prescrizione dell’esecuzione della pena sono di 25 anni nel caso di pene detentive superiori a 10 anni, 20 anni per pene tra 5 e 10 anni, 10 anni per pene tra 1 e 5 anni, 5 anni per pene inferiori a 1 anno. Non esiste prescrizione per i reati di genocidio e omicidio e neanche neanche per le pene dei reati puniti con l’ergastolo. In caso di abusi sessuali di minori la prescrizione viene sospesa fino al compimento dei 30 anni di età della vittima.

Il pugno duro con i politici – Particolarmente dura la legge nel caso in cui l’indagato è un politico. Per i reati compiuti da membri del parlamento federale o di un organo legislativo di un Land, la prescrizione è calcolata dal momento in cui viene avviato il procedimento: e quindi non nel momento in cui sarebbe stato commesso il reato come avviene in Italia. In più la prescrizione si interrompe a ogni attività giudiziaria: interrogatori, incarichi a periti, sequestri e perquisizioni, ordini di arresto, fissazione di udienza. Se si interrompe, poi arriva fino a 20 anni.

Nel Regno Unito (quasi) non esiste – Ovviamente la prescrizione non esistene Regno Unito, come previsto dalla tradizione giuridica di common law. Che prevede solo un limite temporale legato all’estinzione dell’azione penale, e non del reato. Si chiamano time limits e si applicano all’esercizio dell’azione in giudizio. A livello di principio rispondono all’esigenza processuale di assicurare all’accusato  un “giusto processo” (due process of law) a non eccessiva distanza di tempo rispetto ai reati contestati. La quantificazione  del tempo cambia a seconda dalla categoria dei reati che si dividono in summary offence o indictable offence: i primi sono giudicati dalla Magistrate’s Courts (giudice monocratico) oppure della Crown Court (integrate da un jury).  Nel caso della summary offence, l’azione penale deve essere avviata entro 6 mesi dal compimento del reato.  Nel caso della indictable offence non sussistono limiti temporali alla prosecution.

La Spagna è più simile all’Italia – Anche in Spagna la prescrizione del reato varia a seconda dello stesso reato: 20 anni, quando la pena massima prevista dalla legge è di 15 o più anni, 15 anni, quando la pena massima è la reclusione da 10 a 15 anni, 10 anni, quando la pena è la reclusione da 5 a 10 anni, 5 anni negli altri casi. Non si possono prescrivere i delitti contro l’umanità, di genocidio, quelli commessi contro persone e beni protetti in caso di conflitto armato, nonché i delitti di terrorismo qualora abbiano causato la morte di una persona. I termini si computano a partire dal giorno in cui è stato commesso il reato. Nei casi di delitti commessi contro un minore il termine inizia ad essere calcolato a partire dal giorno in cui la vittima ha compiuto la maggiore età. I termini di prescrizione dell’esecuzione della pena sono i seguenti: 30 anni nel caso di reclusione superiore a 20 anni, 25 anni per reclusione da 15 a 20 anni, 20 anni per inabilitazione superiore ai 10 anni e reclusione da 10 a 15 anni, 15 anni per inabilitazione da 6 a 10 anni e reclusione da 5 a 10 anni, 10 anni per le restanti pene gravi, 5 anni per le pene meno gravi, 1 anno per le pene lievi.

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