Per la Commissione tributaria provinciale di Milano è nullo un avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario delle Entrate dichiarato decaduto per effetto della nota sentenza della Corte Costituzionale. Per l’agenzia guidata da Rossella Orlandi si tratta però di un caso particolare legato al fatto che l’atto sia stato “sottoscritto da soggetto non dotato di nona qualifica funzionale, ritenendo non provata, in questo singolo giudizio, l’appartenenza del funzionario alla carriera direttiva”. Nel dubbio, il governo studia una sanatoria ad hoc per i 767 funzionari delle Entrate che hanno assunto un incarico dirigenziale senza concorso sulla base della legge 44 del 2012, dichiarata illegittima dalla Consulta nella sentenza numero 37 del 17 marzo 2015.

La vicenda è intricata ma, quando c’è di mezzo una cartella esattoriale e la possibilità di fare ricorso, vale la pena di approfondire. Nel caso milanese, un imprenditore, attraverso il tributarista Maurizio Reggi, ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale un avviso di accertamento delle Entrate contestando vari vizi fra cui l’irregolarità della sottoscrizione effettuata da soggetto non abilitato. La legge prevede che l’avviso sia firmato dal capo dell’ufficio o da un altro impiegato della “carriera direttiva”. Il ricorrente aveva chiesto esplicitamente alle Entrate di dare prova non solo della delega, ma anche della carriera direttiva del funzionario che ha firmato la cartella. L’agenzia aveva fornito la delega senza però dare conto della carriera direttiva del funzionario al quale erano stati conferiti incarichi dirigenziali senza concorso sulla base della legge 44/2012 dichiarata incostituzionale lo scorso 17 marzo. Tanto è bastato alla Commissione tributaria di Milano per dichiarare nullo l’avviso contestato con la sentenza 3222/25/15.

Si tratta forse di un caso più unico che raro? Non proprio. Per appurarlo, però, non c’è altra soluzione che ricorrere alla Commissione tributaria provinciale competente. Non prima di aver verificato che la firma apposta sull’atto appartenga ad uno dei funzionari delle Entrate presenti nella lista dei decaduti diffusa dall’Adusbef. Nel caso in cui il nome sia nell’elenco, si potrà impugnare l’avviso tenendo conto che la contestazione dovrà essere presentata nel tempo massimo di sessanta giorni dal ricevimento della cartella. Nel ricorso bisognerà chiedere alla Commissione tributaria di accertare la validità della firma sull’atto e domandare all’Agenzia sia la prova della delega alla firma sia l’appartenenza ai ranghi dirigenziali delle Entrate.

Nel caso di esito favorevole al ricorrente, l’Agenzia potrà a sua volta rivolgersi nei sei mesi successivi alla Commissione tribunale regionale e poi arrivare fino alla Corte di Cassazione. Sempre che intanto non scatti l’intervento ad hoc che sta valutando l’esecutivo. “Governo, ministero dell’Economia ed Agenzie fiscali – spiegano dall’Adusbef – sanno benissimo che sanare l’illegittimità delle norme relative alle nomine senza concorso pubblico della stragrande maggioranza dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, oltre ad aggravare un contenzioso già elevato tra contribuenti onesti ed un fisco rapace e vessatorio, è una sfida aperta alla Corte Costituzionale ed ai principi di legalità, difficilmente praticabile”.

Community - Condividi gli articoli ed ottieni crediti
Articolo Precedente

Come calcolare la pensione con il nuovo simulatore dell’Inps

next
Articolo Successivo

Class action, l’inefficace strumento per la tutela dei diritti dei consumatori italiani

next