Giù le mani dai minorenni! In caso di manifestazione obbligo da parte delle forze dell’ordine di cartellino identificativo. Questa è civiltà. Le violenze contro i minorenni in famiglia sono severamente punite, è inaccettabile che organi dello Stato picchino selvaggiamente con manganellate studenti minorenni delle scuole. Non importa cosa abbia fatto il minorenne: un padre o una madre non prendono a manganellate il figlio quindicenne se si comporta male. E’ inammissibile e punito per legge. Se anche mio figlio mi rompesse una porta a calci, io non sono, neppure come madre, in diritto di punirlo con manganellate e violenza fisica. Gli adolescenti si educano, non si manganellano.
Cosa facciamo? lottiamo per reprimere le violenze casalinghe sui minori ma permettiamo che lo stato usi violenza su di loro? Quella di oggi era una manifestazione di ragazzi giovanissimi e di minori. Chi di dovere ne era a conoscenza. Come madre, come psicologa , come cittadina chiedo e vi prego di chiedere a gran voce che le forze dell’ordine siano obbligate al tesserino di riconoscimento. Se tuo figlio di 15 anni tornasse a casa manganellato o finisse in ospedale, cosa faresti? denuncia su ignoti? Il disagio va ascoltato, tanto più se viene da parte di un ragazzo o un bambino, per nessun motivo al mondo è giustificabile compiere violenza su un essere umano in via di sviluppo.
Cosa dice la legge? Che cosa succede a chi commette atti di violenza isolati, o comunque non continuativi, nei confronti di una persona di famiglia? Chiunque picchi una persona commette il reato di percosse, punito a querela della vittima con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a lire 600.000. Se dal comportamento violento deriva una malattia del corpo o della mente, il reato previsto è quello di lesioni personali punito più gravemente, soprattutto se le lesioni hanno una durata superiore ai 20 giorni e se si tratta di lesioni gravi o gravissime. Percosse. Le percosse e le lesioni personali costituiscono i delitti che offendono l’integrità fisica o psichica della persona e formano due specie autonome di reato, differenziandosi per vari caratteri.
Art. 581 c.p. – Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo di un altro reato.
Lesione personale. In base all’elemento soggettivo il codice prevede la lesione personale dolosa e la lesione personale colposa. Lesione personale dolosa. art. 582 c.p. – Chiunque cagiona a qualcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se questi reati vengono inflitti a dei minori le pene si aggravano. Gli studenti minorenni vanno tutelati, le manifestazioni sono lecite è una forma di democrazia che non può essere messa in discussione. Mi direte: “ma alcuni manifestanti hanno tirato uova e imbrattato muri”, va bene, ma vi rispondo: se vostro figlio minorenne vi imbratta un muro di casa o vi tira un uovo voi lo prendete a bastonate?
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