E’ una Sentenza storica e destinata a far discutere quella con la quale la Corte Europea dei diritti dell’Uomo e del cittadino, ieri, ha stabilito che è legittima l’aspirazione di due genitori a far ricorso alla fecondazione in vitro al fine di evitare che il proprio figlio sia affetto da una malattia della quale sono portatori sani e che, conseguentemente, è illegittimo il divieto a tale pratica, previsto dalla legge italiana.

Questa la vicenda all’origine della pronuncia della Corte Europea.

Una coppia italiana [n.d.r. i nomi sono riportati nella Sentenza ma sembra inutile ricordarli in questa sede] scopre, in occasione della nascita del proprio figlio, di essere portatrice sana di mucoviscidosi [n.d.r. una delle malattie genetiche ereditarie mortali più comuni nella popolazione caucasica].

Il loro primo bambino nasce affetto dalla malattia.

La donna resta, quindi, nuovamente in cinta ma questa volta, la coppia, desiderosa di procreare un bambino non è affetto dalla stessa malattia, si sottopone ad una diagnosi prenatale che, sfortunatamente, rivela che il feto ne è, invece, affetto.

La coppia decide, dunque, di interrompere la gravidanza.

Desiderando un altro bambino, la coppia, vorrebbe ricorrere a tecniche di fecondazione assistita allo scopo di isolare gli eventuali geni responsabili della malattia e precluderne la trasmissione al loro bambino.

A questo punto, l’amara scoperta: la legge italiana vieta, nel loro caso, il ricorso a tali forme di fecondazione assistita, che è invece consentita solo nelle ipotesi di conclamata sterilità o non fertilità della coppia o laddove il padre sia portatore di malattie virali trasmissibili sessualmente.

Ai sensi della legge italiana, l’unico “rimedio” offerto ad una coppia che non desideri dare alla luce un figlio affetto da una malattia della quale i genitori sono portatori sani è interrompere la gravidanza laddove ci si avveda che il feto ne è affetto.

Dinanzi a tale scioccante scoperta, i due decidono di rivolgersi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo sostenendo, appunto, che la legge italiana violerebbe la loro libertà di decidere di dar vita ad un figlio non affetto dalla loro stessa malattia attraverso tecniche di fecondazione assistita esistenti, utilizzate e legittimamente utilizzabili in altre circostanze, lasciando loro un’unica alternativa: quella di interrompere la gravidanza.

Ieri, l’attesa Sentenza dei Giudici della Corte Europea i quali mettono nero su bianco che “il desiderio dei genitori a procreare un figlio che non sia affetto della malattia della quale loro sono portatori sani e di ricorrere, a tal fine, alla procreazione assistita…costituisce una forma di espressione della libertà alla vita privata e familiare garantita dall’art. 8 della Convenzione sui diritti dell’uomo e le libertà fondamentali”.

Tale libertà, secondo i Giudici della Corte, dovrebbe essere posta al riparo da indebite ingerenze da parte dello Stato che potrebbe limitarla o comprimerla solo laddove ciò risultasse necessario in una società democratica.

Nel caso di specie, tuttavia, secondo la Corte non sarebbe così e il divieto, previsto nella legge italiana, di ricorrere a tecniche di procreazione assistita in ipotesi quali quella all’origine della vicenda non sarebbe, pertanto, legittimo.

Di più.

I Giudici della Corte Europea, con la Sentenza, respingono le eccezioni sollevate dal Governo italiano secondo il quale il divieto troverebbe fondamento nell’esigenza di scongiurare il rischio di derive eugenetiche connesse all’affermarsi di un autentico diritto ad avere figli sani ed in quella di “proteggere la dignità e la libertà di coscienza dei medici”.

Sul punto la Corte Europea risponde senza troppi giri di parole, scrivendo chiaramente che “non vede come la protezione degli interessi evocati dal Governo si concili con la possibilità riconosciuta [alle coppie in condizioni analoghe a quella registrata nella vicenda all’origine della causa] di procedere ad un interruzione della gravidanza laddove il feto risulti affetto dalla malattia e ciò, soprattutto, tenendo conto delle conseguenze che una simile eventualità comporta tanto per il feto il cui sviluppo è, evidentemente, ben più avanzato che quello dell’embrione, che per la coppia dei genitori e, in particolare, per la donna”.

Muovendo da queste premesse i Giudici dell’alta corte scrivono che il sistema legislativo italiano “manca di coerenza laddove, da una parte, vieta di procedere all’impianto dei soli embrioni non affetti dalla malattia della quale i genitori sono portatori sani e dall’altra autorizza questi ultimi a procedere all’aborto laddove il feto risulti poi affetto dalla medesima malattia”.

I giudici di Strasburgo, consapevoli della delicatezza del dibattito in corso in tutto il mondo sul tema dell’eugenia e del c.d. diritto a nascere sani, ci tengono, tuttavia, a precisare che la fattispecie da loro affrontata non riguarda tale diritto ma, più limitatamente, quello di due genitori a che il figlio non sia affetto da una specifica malattia della quale loro sanno di essere portatori sani, fermo restando che il feto potrà poi risultare affetto da ogni altra forma di patologia.

Davanti alla complessità del tema ed alle tante implicazioni dei ogni possibile soluzione dei problemi ad esso sottesi, ogni presa di posizione netta è pericolosa ma la Sentenza della Corte Europea sembra, comunque, cogliere nel segno almeno laddove rileva la palese incoerenza del nostro sistema normativo.

Sarebbe forse ora che, Parlamento e Governo, riconsiderassero le priorità del Paese e, almeno ogni tanto, accantonassero le questioni economiche e di bilancio per occuparsi, seriamente, di temi come questo.

Non so se sia più brutto dover constatare che siamo uno dei Paesi europei nei quali la crisi economica è più grave o che siamo uno dei soli tre Paesi nei quali una coppia, per evitare di dar vita ad un figlio affetto da una patologia della quale sa di essere portatrice sana, non può ricorrere a pratiche terapeutiche diffuse e rimane costretta ad accollarsi, da sola, la dolorosa scelta di dar vita ad un figlio malato o abortire.

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