Se fossi l’avvocato di Massimo Bossetti; se fossi al posto dell’amico Claudio Salvagni, cosa farei? Come preparerei il ricorso in Cassazione? Il racconto del processo dice che è la causa del decennio. Ogni volta la giustizia pop utilizza queste categorie. Però, in effetti, lo può essere, a una condizione e cioè che si abbia il coraggio di affondare il ragionamento sulla vera questione, di fondo, di questo processo. Ed è proprio un tema da Cassazione, cioè di diritto e stretto rispetto della legge.

Non conta più se quel DNA è “bello” o “brutto” (come raccontato dal pm di primo grado in un interessante documentario televisivo) ma conta qualcosa di più “alto” (nel senso di importante) dal punto di vista giuridico: è possibile essere condannati in base a una prova (detta scientifica) e questa è stata assunta, come un atto di fede, a prescindere da ogni tipo di contro-valutazione? Sembra impossibile, nel 2017, quando l’articolo 111 della Costituzione stabilisce, come principio sommo, che nel processo penale la prova si forma nel contraddittorio delle parti, cioè permettendo alla difesa di contestare, valutare e svolgere le proprie riflessioni, non già su un risultato “calato dall’alto” nel processo, ma rispetto alla sua vera e propria formazione.

Si badi: l’importanza storica di questo processo è racchiusa proprio nel mettere un punto fermo su una questione che attanaglia il processo da quando l’indagine tecnica e scientifica è esplosa come la “prova regina” del processo: su tutte la genetica (DNA) e la dattiloscopia (impronte digitali). La polizia svolge i suoi accertamenti, offre i risultati all’accusa e poi il campione viene proiettato nel processo, senza che l’accusato abbia potuto partecipare alla repertazione e all’analisi (come è ovvio, l’investigazione si dirige verso un soggetto specifico proprio dopo queste analisi).

E dopo? Dopo non c’è più nulla da fare, se non leggere le carte dell’accertamento e questo perché il campione biologico o dattiloscopico non è più disponibile; nella quasi totalità dei casi questo è stato completamente utilizzato per i rilievi dell’accusa. A Erba è successa una cosa simile: la traccia di DNA rinvenuta sul battitacco della macchina di Olindo Romano (“immaginata” dai difensori e dal giudice in una foto del medesimo battitacco, con un cerchio rosso, che dice “era qui”) non l’ha mai “vista” nessun consulente della difesa. Il codice prevede la partecipazione dell’indagato all’analisi, ma ci deve essere un indagato. E, come detto, assai spesso l’indagato nasce dopo.

Si tratta di forma, è vero. Non conta e non deve più contare nulla se quel DNA, appartenente al futuro indagato o alla vittima, sia perfettamente corrispondente a quello del soggetto di confronto e dunque la sua scientificità sia salva. Il processo è fatto di forma e il diritto è rispetto della forma. Dal Medio Evo sino al 1955 all’indagato non era permesso di essere interrogato alla presenza di un avvocato. Era forma, perché nessuno ha mai sostenuto che, per secoli, durante tutti gli interrogatori, vi sia stata tortura o induzione alla confessione. Ma è stata una svolta da tutti definita epocale: certamente, da allora, davanti al Pubblico Ministero, è stato garantito il rispetto della legge e della sua forma. Banalmente, da allora, l’interrogato ha potuto scegliere se rispondere oppure no alle domande dell’accusa.

Non conta la differenza e cioè che, in un caso si tratti di dichiarazioni e nell’altro di analisi tecniche: ciò che conta è “vedere” cosa succede durante i passaggi processuali decisivi; quelli che stabiliscono, assai spesso, una condanna o un’assoluzione penale. Se, dunque, io fossi nel mio amico Salvagni, chiederei alla Cassazione una sola cosa: è possibile che un accertamento tanto decisivo come la prova del DNA possa essere portata nel processo senza nessun contraddittorio? Neanche d’ufficio? La Cassazione deve solo rispondere: sì o no. E’ legittimo oppure non lo è.

Al di là di DNA nucleare, mitocondriale, richieste di perizie quando non c’è più materiale da analizzare o altro. Chi avrebbe mai pensato che garantire la presenza dell’avvocato all’interrogatorio fosse il minimo delle garanzie? A costo di nominarne uno d’ufficio. Perché non nominare un tecnico d’ufficio? E’ la legge che deve stabilirlo; non la Corte di Cassazione. Ma la corte di Cassazione può dire che l’analisi genetica senza un minimo di contraddittorio, anche senza l’indagato, non è legittima perché viola l’articolo 111 della Costituzione. Trincerarsi, come sempre, dietro al baluardo della “irripetibilità sopravvenuta” dell’atto regge fino a quando non si scopre che c’è stata qualche magagna. E allora, come nel caso dell’interrogatorio del sospettato, si deciderà che ci vuole una garanzia, almeno d’ufficio.

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