Dal governo Renzi era stata considerata un cavallo di Troia: scritta per Xylella ma partorita per bloccare Tap. La Corte Costituzionale gli ha dato ragione: è stata bocciata una parte della norma con cui la Regione Puglia ha vincolato i terreni colpiti dal batterio da quarantena che infetta gli ulivi del Salento. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo comma dell’art.1 della legge regionale dell’11 aprile 2016, impugnata dal Consiglio dei Ministri nel giugno scorso. La decisione arriva poco prima dell’avanti tutta proclamato dal ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda durante il question time di questo pomeriggio alla Camera: “Il governo – ha detto – ritiene importante che si vada avanti con le attività”. Che invece, a Melendugno (Le), sono ferme da sabato, sia a causa della pioggia che della protesta sempre più diffusa ed eclatante.

Il tassello aggiunto oggi dalla Consulta non è da poco, nel quadro di un braccio di ferro sulle politiche energetiche tra Roma e il governatore pugliese Michele Emiliano. Dopo le trivelle, dunque, il gasdotto. Resta in piedi la parte della legge che impedisce il cambio di destinazione urbanistica per sette anni sui terreni interessati dal patogeno, corrispondenti a tutta la provincia di Lecce, buona parte del Brindisino e una fetta del Tarantino. E questo al fine di garantire la continuità dell’uso agricolo dei suoli, su cui sono già piovuti progetti di speculazione edilizia finiti sotto la lente della magistratura, come costruzione di discoteche, resort, supermercati. Cade, invece, il baluardo contro grandi opere. Il terzo comma, infatti, è stato bocciato perché dalle tenaglie della legge regionale si salvavano, a certe condizioni, solo infrastrutture pubbliche e non anche quelle private, come il gasdotto Tap, appunto. “Le deroghe al vincolo urbanistico stabilito dai commi precedenti, quando riguardino opere rientranti nella competenza dello Stato, possono essere regolate solo dallo stesso Stato, previa intesa, ove prevista, con la Regione”, spiega la Corte Costituzionale. Il riferimento, chiaro, è alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, come il Consiglio dei Ministri aveva specificato nel suo ricorso.

Perché la legge pensata per Xylella rischiava di essere un argine a Tap? Il comma bocciato recitava: “E’ fatta salva la realizzazione di opere pubbliche prive di alternativa localizzativa e necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente e per le quali sia stata svolta con esito positivo la valutazione di impatto ambientale (VIA) e ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) che l’opera autorizzata con procedura VIA abbia un livello di progettazione esecutiva e sia immediatamente cantierabile; b) che si sia adempiuto a tutte le prescrizioni rivenienti dal provvedimento VIA e che la relativa verifica di ottemperanza sia stata asseverata da tutti gli enti competenti; c) che l’opera oggetto di autorizzazione sia coerente con ulteriori opere tecnicamente connesse che dovessero risultare necessarie all’esercizio dell’opera stessa, nonché con il contesto produttivo territoriale”. Sono tutti requisiti che Tap, ad oggi, non ha: opera privata, autorizzata sì ma con progettazione definitiva e non ancora esecutiva; la verifica di ottemperanza alle prescrizioni non è conclusa; il metanodotto Snam che dovrà connetterla alla rete nazionale del gas, dopo un percorso di 55 chilometri, è in fase di valutazione.

“Il pomo della discordia di questa causa è Tap”, ha rimarcato ieri il giudice Giuliano Amato, ex presidente del Consiglio, in veste di relatore durante la discussione in seno alla Corte Costituzionale. Bari ha cercato di salvare la sua norma: “Il collegamento con il Tap – aveva detto il legale Francesco Saverio Marini – lo fa l’Avvocatura. La legge regionale non incide sulla costruzione del gasdotto che riguarda opere interrate e quindi estranee alla legge regionale. Nessun eccesso di potere”. Per l’avvocato dello Stato, Vincenzo Nunziata, invece, l’intera vicenda è stata contraddistinta da “un enorme irrigidimento della Regione” e a rischio sarebbero state le costruzioni superficiali, sotto la ghigliottina del vincolo urbanistico.

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