di Velia Addonizio *

Una recente sentenza della sezione lavoro della Cassazione (n. 25201 del 7 dicembre 2016) ha avvalorato un licenziamento motivato soltanto dalla scelta del datore di lavoro di ridurre i costi per incrementare i profitti. A questa pronuncia la Corte di Cassazione è giunta censurando la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva al contrario ritenuto illegittimo il licenziamento, perché non era stato provato, da parte dell’impresa, che il riassetto organizzativo, posto a base del provvedimento espulsivo, era causato da situazioni sfavorevoli e non meramente contingenti.

Si confrontano in questa vicenda due orientamenti molto diversi sull’interpretazione che il giudice è chiamato a dare della clausola generale enunciata in materia di legittimità dei licenziamenti dall’art. 3 della legge n.604 del 1966: la ragione “oggettiva” inerente all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, che giustifica, o meno, il licenziamento del dipendente, deve riguardare la necessità di fare fronte a sfavorevoli situazioni e non sia meramente strumentale ad un incremento di profitto? Oppure, il licenziamento è giustificato anche nel caso in cui si fondi sulla mera riorganizzazione, finalizzata al conseguimento di maggiore efficienza e quindi guadagno?

Il primo e maggioritario orientamento trova le sue ragioni nella lettura unitaria dell’art. 4, primo comma (La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto), dell’art. 35 (La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni) e dell’art. 41 (L’iniziativa economica privata è  libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana) della Costituzione. I principi costituzionali hanno condotto a limitare il potere di licenziamento del datore di lavoro, anche sulla base della considerazione di bilanciare il danno che esso provoca al lavoratore in confronto a quello che il datore di lavoro subirebbe non licenziando.

Per il lavoratore la perdita è totale. Al datore di lavoro si riconosce lo svantaggio, provocato dal non procedere al licenziamento, nel caso in cui l’impresa versi in situazione di crisi e di effettiva difficoltà economica.

Il secondo orientamento, ora affermato con esplicita nettezza dalla sentenza sopra citata, ribalta i presupposti interpretativi e via via afferma un sillogismo, che si conclude con l’assunto: il licenziamento fondato sul perseguimento di maggiore profitto è legittimo e non censurabile.

In primissima considerazione è tenuta l’affermazione del primo comma dell’art. 41 cost. “L’iniziativa economica privata è libera”: alla libertà si consacrano tutte le scelte imprenditoriali, da quelle di determinare il numero degli occupati, a quelle di scegliere una determinata struttura organizzativa, per poi smontarla e ridurla.

Si legge nella sentenza della Corte, che la legge non affida al giudice il compito di contemperare interessi in conflitto, stabilendo quale ritenere prevalente.  In realtà, anche in questo caso il giudice dimostra di pesare con criteri diversi i due principi contenuti nel primo e nel secondo comma dell’art. 41 della costituzione: la libertà dell’impresa privata si espande tanto da comprimere e oscurare l’eventuale danno alla libertà e alla dignità della persona del prestatore di lavoro.

Il ruolo del giudice nell’interpretazione e nell’applicazione del principio generale del limite alla possibilità di licenziare per motivi oggettivi, per la verità non convince che venga meno in ragione del fatto che la sentenza della Corte scarica sul legislatore il compito di sancire “se il fine sociale cui può essere coordinata o indirizzata l’attività economica anche privata, nella scelta tra una più efficiente gestione aziendale ed il sacrificio di una singola posizione lavorativa, debba necessariamente seguire la strada di inibire il licenziamento individuale… chi legifera può diversamente ritenere che l’interesse collettivo dell’occupazione possa essere meglio perseguito salvaguardando la capacità gestionale delle imprese di fare fronte alla concorrenza nei mercati e che il beneficio attuale per un lavoratore a detrimento dell’efficienza produttiva possa piuttosto tradursi in un pregiudizio futuro per un numero maggiore di essi”.

La Corte in questo caso ha deciso semplicemente di privilegiare il vantaggio del datore di lavoro su quello del lavoratore licenziato, anche per la previsione di un eventuale, immaginativo beneficio per tutti, secondo la teoria economica del trickle-down, in italiano, effetto sgocciolamento dall’alto verso il basso, secondo cui una politica di benefici economici elargiti a vantaggio di pochi ceti abbienti, finisce per apportare benefici anche ai molti, meno abbienti.

Ammesso che la teoria economica sia esatta, bisognerebbe approntare un sistema di verifica e controllo sull’effettivo realizzarsi dello “sgocciolamento” dei benefici su larghi numeri; solo così il sacrificio individuale del singolo lavoratore licenziato potrebbe essere giustificato con riferimento ai principi costituzionali. Allo stato non pare che sia di pronta soluzione un simile sistema di verifica e controllo sulla reale destinazione dei maggiori profitti conseguiti dall’impresa nei casi di riorganizzazione.

Forse, la questione sarà superata dall’avvento dei robot, futuri probabili sostituti dei lavoratori umani: il datore di lavoro dovrà fare i conti con i costi sostenuti per l’acquisto e la manutenzione del robot e ci penserà due volte prima di rottamarlo.

* Sono avvocato giuslavorista ed esercito a Milano, sempre pro lavoratori. Se potessi  fare riferimento ad una citazione per presentarmi riporterei il brano di J.K. Ingram, economista e poeta nato in Irlanda nel 1823, che si intitola Address on work and the workman (1880): “La prospettiva in cui gli economisti… considerano abitualmente la posizione del lavoratore è molto limitata e quindi è falsa. Si parla di lavoro come se si trattasse di un’entità indipendente, che si può scindere dalla persona del lavoratore. Esso viene trattato come una merce, come grano o cotone, mentre la componente umana, i bisogni umani, la natura umana ed i sentimenti umani vengono quasi completamente ignorati.

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