Per colpa grave. Solo in questo caso sarà possibile condannare per lesioni o omicidio colposi “l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita”. In ogni caso, “è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.

Questa è una delle previsioni più rilevanti del disegno di legge “in materia di responsabilità professionale del personale sanitario” all’esame del Senato, dopo l’approvazione alla Camera. In realtà, questa riforma si pone in evidente continuità con la cosiddetta “legge Balduzzi”, che fece da apripista in ambito di limitazioni di responsabilità penale per la classe medica.

La motivazione ufficiale di questa “normativa speciale” è quella del contrasto alla cosiddetta “medicina difensiva”, il fenomeno per il quale i medici, ormai, sotto la pressione minacciosa di un contenzioso giudiziario crescente, sarebbero indotti, con sempre maggiore frequenza, più a badare all’illibatezza del loro certificato dei carichi pendenti che alla reale cura dei pazienti. A tal fine, obtorto collo, disporrebbero accertamenti e somministrerebbero prestazioni di dubbia utilità agli effettivi fini terapeutici del paziente, pur di non esser tacciabili in alcun modo di negligenza o, soprattutto, imperizia.

E’ questione di straordinaria complessità e nevralgicità, per la massa di fondamentali interessi e diritti che vi sono coinvolti, l’un contro l’altro armati.

E’ difficile, però, sfuggire alla sensazione preliminare che ci si trovi in presenza della coda della nobile onda lunga della legislazione di privilegio, “ad qualcosa” (“ad personam, ad aziendam”), che ha segnato indelebilmente, “impreziosendolo”, l’ordinamento giuridico di questo paese nel ventennio berlusconiano; essendo a sua volta – quella legislazione – espressione di una connaturata tendenza delle classi dirigenti autoctone all’esenzione dal diritto comune, alla normativa di favore, all’insofferenza al controllo di legalità.

In questo caso, si tratterebbe di una legislazione “ad professionem”, quella medica, riesumerebbe, nella sostanza, antiche visioni (in qualche modo, afferenti al cosiddetto “paternalismo medico”) e, soprattutto, prassi giurisprudenziali di favore verso gli epigoni di Ippocrate invalse in un’epoca in cui, ancora, il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, affermato dall’art. 3 della Carta, non era considerato particolarmente vincolante, per così dire, da larghi settori del mondo giudiziario, anche di livello apicale.

Ciò posto, una conseguenza molto probabile di una normativa di sostanziale immunità (o impunità, a seconda dei punti di vista) come quella del ddl in esame (peraltro, di portata più ridotta rispetto ai principi cui è approdata di recente la Cassazione interpretando la stessa legge Balduzzi) è l’apertura di, più o meno ampi, vuoti di tutela penale nei confronti delle vittime di errori medici. Questo è uno dei fondamentali diritti che vengono in rilievo in questa vicenda.

Dall’altro lato, però, ce ne sono di altrettanto nodali. I dubbi metodologici sulla reale vocazione di questa normativa restano ma non sarebbe serio rimuovere dal dibattito il ruolo dell’abnorme diffusione del contenzioso sanitario cui si faceva cenno sopra. O, per dirla tutta, l’altrettanto patologica superfetazione di pretese, più o meno fondate, “di giustizia”, ossia risarcitorie, verso il personale sanitario, spesso formulate all’interno di procedimenti penali appositamente promossi contro gli stessi medici. Con la collegata proliferazione di agenzie, negozi, baracconi che promettono risarcimenti sicuri, a costo zero e chiavi in mano per il cliente – danneggiato, vittima della malasanità.

E’ quella che è stata definita brillantemente la “parafanghizzazione” della colpa professionale: la pretesa di ristoro di un presunto danno alla salute subito per mano di un medico alla stessa stregua di quello patito al parafango della propria autovettura a causa di un sinistro stradale più o meno univoco. E’ una dinamica sociale che, a tacer d’altro, pesanti danni alla salute pubblica rischia di provocarli sul serio.

Giacché, forse, per avere una classe medica seria e qualificata il modo migliore non è quello di trattarla (con la relativa struttura sanitaria) come una grande vacca da mungere per ogni, più o meno reale, danno all’incolumità fisica, propria e dei propri cari. Con la pistola del processo penale sempre puntata alla tempia del presunto danneggiante in camice bianco.

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