Terremoti, danni e risarcimenti: in Italia l’unica legge è la gestione dell’emergenza, tra vuoti normativi e paradossi. Il primo: nel Paese dove almeno 24 milioni di persone vivono in zone a rischio sismico (secondo i dati del Consiglio nazionale dei geologi) a coprire tutti i danni è solo lo Stato. Un’anomalia rispetto a quanto avviene in altri Paesi europei, dove è già consolidato da tempo un sistema basato sulla sinergia tra pubblico e privato e dove i danni provocati dalle calamità sono coperti dalle compagnie di assicurazione. Salvo eventi davvero eccezionali: in tali circostanze entra in gioco lo Stato. Non è un caso se l’agenzia di rating Fitch ha stimato che l’impatto sulle assicurazioni del terremoto che ha colpito il centro Italia sarà limitato, a testimonianza della bassa copertura assicurativa nella zona interessata. Situazione simile in molte altre aree d’Italia e diametralmente opposta a quella di altri Paesi europei, in cui stipulare polizze contro le calamità è obbligatorio o semi-obbligatorio. In Italia sono stati fatti dei tentativi, ma non si è mai arrivati a nulla di concreto. La mancanza di regole certe è causa di altre questioni irrisolte, come la possibilità per le compagnie di scegliere discrezionalmente le zone dove assicurare e l’inesistenza di agevolazioni fiscali per chi sottoscrive una polizza antisismica.

I TENTATIVI DEI GOVERNI Da anni in Italia si discute dell’introduzione di un sistema obbligatorio di polizze anti-terremoti. Il caso volle che pochi giorni prima del terremoto in Emilia Romagna, nel maggio 2012, fosse il governo Monti a prevedere l’obbligo delle assicurazioni per gli edifici privati nella bozza del decreto legislativo 59 (la riforma della Protezione civile) convertito dalla legge 100 del 12 luglio 2012. Nessuna traccia della previsione, però, rimase nel testo definitivo della norma durante l’esame parlamentare. Ed anche sul fronte delle assicurazioni volontarie ci furono degli intoppi, in quanto nello stesso testo erano stati previsti alcuni criteri direttivi che dovevano far parte di un regolamento sulle coperture assicurative volontarie, ma il decreto attuativo che avrebbe dovuto contenere il regolamento non è più stato scritto. Quel provvedimento puntava a escludere, o anche ridimensionare, l’intervento statale e a introdurre incentivi fiscali, anche attraverso regimi agevolati all’imposta sul premio di assicurazione. Passati due anni, dopo le alluvioni che nel novembre del 2014 hanno colpito la Liguria e il Nord Italia, la questione è tornata d’attualità e Graziano Delrio, allora sottosegretario alla Presidenza del consiglio, annunciò che si stava valutando di nuovo la possibilità di introdurre l’assicurazione obbligatoria, sia per soggetti pubblici sia per i privati. E dato che sembrava un paradosso (l’ennesimo) stipulare un’assicurazione volontaria senza scaricarla dalle tasse, si discusse anche dell’ipotesi di scaricare il costo (totale o parziale) della polizza dalla dichiarazione dei redditi. Ad oggi nulla di fatto.

COSA AVVIENE IN ITALIA E allora: chi e attraverso quale forma paga i danni da terremoto? Dalla riforma varata dal governo Monti, lo Stato non paga più i danni direttamente ai cittadini in caso di calamità naturale, lasciando a loro la facoltà di assicurarsi. Il ruolo di Roma tuttavia rimane centrale nella copertura dei disastri. Dalla dichiarazione dello stato di calamità naturale, infatti, parte un iter che ingloba sia la gestione dei pagamenti che la valutazione dei danni. Il capitolo finale è semplice: gli enti territoriali (Regioni e Comuni) distribuiscono a chi ne ha fatto richiesta i fondi stanziati dal Governo. Nel mezzo, tuttavia, ci sono procedure dai tempi biblici, assai complesse e spesso inefficaci. L’ammontare dei fondi destinati alle calamità naturali viene indicato in Legge di Stabilità. Per il 2016 e il 2017 sono stati stanziati 47,8 milioni di euro. Che servono un po’ per tutto: dalle alluvioni al crollo di un ponte. Basti pensare che per il terremoto che ha distrutto Amatrice è stato annunciato uno stanziamento d’emergenza di 50 milioni di euro.

LE ASSICURAZIONI: UN CONFRONTO CON GLI ALTRI PAESI La diffusione delle assicurazioni per le calamità in Italia è bassa, come rilevato da un dossier del 2015 di Ania, l’associazione delle imprese assicuratrici. Una tendenza che vale anche per le polizze in caso di terremoto e le compagnie ad oggi possono scegliere i cittadini e le imprese da assicurare, privilegiando ad esempio le aree a basso rischio. Tra timidi tentativi, dibattiti politici e proposte, dunque, l’Italia è rimasta indietro rispetto all’Europa. Basta dare un’occhiata a quanto avviene in Gran Bretagna, Spagna, ma anche Belgio, Danimarca e Francia, dove dal 1982 qualsiasi contratto di assicurazione si estende anche alle calamità naturali. In questo modo le compagnie non possono rifiutare la propria copertura assicurativa, anche nelle aree più a rischio. Lo Stato però, nei casi di difficile copertura, interviene con la Caisse Centrale de Reinsurance, attraverso la quale le compagnie possono a loro volta assicurarsi a un tasso fisso, quindi favorevole, di cessione. In Spagna, invece, l’assicurazione è obbligatoria, ma la gestione è statale, con il Consorcio de Compensacion de Seguros che assume direttamente le garanzie relative al rischio straordinario.

I COSTI DI UNA POLIZZA – Ma quanto bisogna sborsare in Italia per una polizza assicurativa e quanto costerebbe se fosse obbligatoria? L’assicurazione contro il terremoto e le calamità naturali è una polizza a valore. Questo significa che il rimborso dei danni avviene in base al territorio (e ai rischi a esso legati) in cui si trova l’abitazione. Le compagnie assicurative prevedono un rimborso per ricostruzione, sistemazione a nuovo o acquisto di un nuovo immobile, in base all’entità dei danni subiti e alle clausole contrattuali stabilite in fase di sottoscrizione. Fondamentale per stabilire il costo è la grandezza dell’abitazione (e anche, ovviamente, l’anno in cui è stata edificata e se è stata edificata con i criteri antisismici), visto che le tariffe sono tutte al metro quadrato. In tal senso, si va dai 2,50 euro per i territori italiani a basso rischio sismico fino ai 3,50/4 euro al metro quadro per gli immobili situati in zone ad alto rischio di terremoto. A questa somma bisogna sommare un’altra voce obbligatoria di spesa, ovvero quella relativa al costo del premio minimo di partenza. In soldoni: per assicurare contro il terremoto una casa di circa cento metri quadri si va da un minimo di 250 euro a un massimo di 400 euro l’anno.

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