Consob approva il supplemento al prospetto informativo di alcune obbligazioni emesse da Carige. E l’istituto informa i risparmiatori che hanno “due giorni lavorativi”, come previsto dal Testo unico della finanza, per revocare l’acquisto. Peccato che il tutto avvenga durante le feste natalizie, per cui il diritto rischia di rimanere virtuale. A quel punto però la banca ci ripensa e concede due giorni in più. La vicenda ricorda quanto avvenuto nel 2013 in Banca Etruria, quando agli investitori fu concesso di andare allo sportello per ritirare l’ordine il 23 e 24 dicembre. Stavolta però l’esito è stato diverso.

Il 29 dicembre la banca genovese ha comunicato che l’authority di vigilanza sulle società e la Borsa guidata da Giuseppe Vegas aveva approvato il documento integrativo (supplemento) al prospetto di base sull’emissione di quattro bond depositato il 31 luglio 2015. E ha ricordato che “ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del TUF gli investitori che, durante il periodo di offerta, abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere le obbligazioni prima della pubblicazione del presente Supplemento hanno il diritto di revocare la propria accettazione entro 2 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente Supplemento, mediante una comunicazione scritta da consegnare all’Emittente”. I due giorni lavorativi erano mercoledì 30 e giovedì 31 dicembre.

Il 30, però, la stessa banca ha diffuso un comunicato per “precisare” che gli investitori potranno revocare l’accettazione della sottoscrizione “entro il termine del 5 gennaio (compreso)”: due giorni in più. Il Tuf infatti fissa solo il tempo minimo che va garantito ai clienti, ma dice anche che quel termine “può essere prorogato” e “la data ultima entro cui il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento”.

Il supplemento si conclude, come da prassi, con l’avvertimento che “le obbligazioni possono essere caratterizzate a seconda della specifica struttura finanziaria, da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l’investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essi comportano. Si consideri che, in generale, l’investimento in obbligazioni in quanto operazione di particolare complessità non è adatto alla generalità degli investitori. L’intermediario dovrà quindi verificare se l’investimento è adeguato o appropriato ai sensi della normativa vigente”.

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