L’estensione dell’obbligo di green pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato è contenuto all’intero di un decreto di sei pagine e otto articoli in tutto, che sarà in vigore dal 15 ottobre e avrà validità fino a tutto il 2021. Il decreto interviene non solo nell’allargare la platea di chi è obbligato a presentare il certificato per recarsi sul posto di lavoro, ma stabilisce anche sanzioni e durata del pass, nonché costo dei tamponi in farmacia, durata di validità degli stessi e individua con chiarezza a chi spetta la responsabilità di controllare i lavoratori. Il provvedimento ha avuto il via libera unanime del consiglio dei ministri, che ha approvato il testo dopo una riunione durata poco più di un’ora.

Chi è obbligato a presentarlo a lavoro – L’articolo 1 del decreto in tal senso è molto chiaro: “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui svolgono l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni”. Stesso identico discorso per i lavoratori del settore privato. Nell’articolo 2 del decreto all’esame del cdm si legge: “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19”.

Autonomi e badanti – L’obbligo di green pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro vale per tutti i lavoratori privati, dunque sono inclusi gli autonomi e i collaboratori familiari. L’obbligo dunque si applicherà ad esempio all’idraulico o all’elettricista che svolga il suo lavoro nel pubblico e nel privato, ma anche a colf e badanti. La norma dispone infatti che “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde”.

Chi deve controllare – Per il settore privato si applicano le stesse norme previste per la pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la verifica del possesso del certificato, l’articolo 1 del testo recita: “I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni“, mentre non c’è l’obbligo di green pass “ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”. E ancora: i datori di lavoro definiscono “entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi”.

Scuola, università ed Rsa – “Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative”, “deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19”: è quanto si legge nel provvedimento, che obbliga ad esibire il pass a chiunque entri in una scuola, ma non riguarda gli studenti. L’estensione vale anche per le università. I controlli spettano ai dirigenti scolastici e nel caso di personale esterno alle scuole, anche ai rispettivi datori di lavoro. Il personale che lavora in ambito scolastico, universitario e delle Rsa che verrà trovato a seguito dei controlli senza il green pass sarà punito con una sanzione che va da 400 a mille euro. La sanzione sarà applicata sia ai lavoratori che non avranno la certificazione, sia ai dirigenti e ai datori di lavoro ai quali sono demandati i controlli. L’obbligo del green pass per accedere nelle scuole “non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della salute”.

Chi non ha il Green pass – Coloro che sono sprovvisti di certificato verde avrà comunque il “diritto alla conservazione del rapporto di lavoro“. Lo specificano le norme inserite nel testo finale, che prevede sanzioni, inclusa la sospensione e lo stop allo stipendio, per chi per cinque giorni consecutivi si presenti al lavoro senza pass. Ma in ogni caso non si potrà arrivare al licenziamento del lavoratore. Per quanto riguarda le multe, “l’accesso del personale nei luoghi di lavoro” senza green pass è punito con una “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”.

Focus smart working – Nel decreto, invece, non c’è nessun accenno o riferimento allo smart working, ma non è escluso che delle misure ad hoc arrivino a Consiglio dei ministri in corso. Oggi, durante la cabina di regia, è stato il ministro Federico D’Incà a chiedere delucidazioni su eventuali estensioni del passaporto vaccinale per chi lavora da casa. La questione sarebbe stata poi affrontata dal ministro Renato Brunetta -favorevole a una stretta anche per chi è in smart working così da non gravare su turni e rotazioni in ufficio- e il premier Mario Draghi.

I luoghi della politica – L’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro si applica anche “ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice”. Il dl Green pass estende così l’obbligo – e relative sanzioni – a sindaci e presidenti di Regione, nonché ai consiglieri. Sugli organi costituzionali, come le Camere, però, il governo non può intervenire dal momento che hanno autodichia, autonomia decisionale, dunque una norma dispone: “Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento”. Sparisce il termine del 15 ottobre per adeguarsi, che era nelle prime bozze.

Fondo tamponi gratis per fragili e chi può non vaccinarsi – “Nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, al fine di assicurare l’esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministro della salute, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi”.

Stadi, discoteche e luoghi di cultura – “Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico” in vista “dell’adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell’andamento dell’epidemia, dell’estensione dell’obbligo del certificato COVID e dell’evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative“.

Chi ha sconfitto il coronavirus – I guariti dal Covid non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid per avere il green pass ma lo otterranno subito dopo la prima somministrazione. E’ quanto prevede il decreto che estende la certificazione ai luoghi di lavoro. L’articolo 4 comma 3 modifica infatti la normativa attuale sostituendo il passaggio in cui si affermava che la certificazione era valida “dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione” con le parole “dalla medesima somministrazione”.

Come funzioneranno i tribunali – L’obbligo di esibire il green pass varrà dal 15 ottobre anche per i magistrati, compresi quelli onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie che devono accedere agli uffici giudiziari. Nel decreto si afferma anche che le disposizioni non valgono invece per “avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo”. L’accesso senza il pass, dice ancora il decreto rappresenta un “illecito disciplinare” e come tale sarà sanzionato.

Articolo Precedente

Green pass, la conferenza stampa dopo il cdm con i ministri Gelmini, Brunetta, Orlando e Speranza: segui la diretta tv

next
Articolo Successivo

Estensione green pass, Brunetta: “Obbligo è strategia universalistica. Tocca tutti i 23 milioni di lavoratori, sia dipendenti che autonomi”

next