La ragazza abusata “manifestò la propria volontà di voler avere un rapporto sessuale solo con Manolo e di non volerne uno di gruppo con i quattro ragazzi“, volontà espressa “in modo ripetuto e inequivocabile“. Lo scrive la giudice di Siena Ilaria Cornetti nelle motivazioni della condanna in rito abbreviato a 6 anni per violenza sessuale di gruppo a carico del calciatore Manolo Portanova e dello zio Alessio Langella. “Il suo dissenso è stato sin da subito, e per tutta la durata del rapporto sessuale di gruppo, evidente e manifesto“, anche così è “raggiunta la prova della responsabilità penale degli imputati”, scrive la giudice. Che nelle motivazioni evidenzia anche come “i rapporti sessuali sono stati ripetuti e in alcuni momenti contemporanei, la ragazza è stata colpita con schiaffi, ha riportato lesioni in termini di malattia organica e psichica“. Inoltre, anche quando ha chiesto dell’acqua o di poter chiamare un’amica, “non è stato dato seguito” alle sue richieste.

La ragazza, ricostruisce sempre le giudice Ilaria Cornetti, dovette subire abusi sia da parte di Manolo Portanova e anche da altri tre giovani, fra cui lo zio del calciatore, Alessio Langella, condannato alla stessa pena nello stesso processo. La violenza si consumò la notte fra il 30 e il 31 maggio 2021 in un appartamento del centro di Siena dove la giovane era stata invitata. Scrive la giudice che in quella vicenda la ragazza affermò di non voler rapporti di gruppo con i quattro ragazzi “dall’inizio alla fine del rapporto sessuale di gruppo, e lo ha fatto sia con Manolo (con cui era già stata chiarissima le settimane precedenti) che con William, Alessio ed Alessandro”, “ha chiesto di rimanere sola con Manolo” ma gli altri sono entrati nella stanza, prima uno, poi gli altri due, quindi lei “si è bloccata, ha cercato di capire cosa stesse succedendo, ha chiesto e ha chiesto ancora che se ne andassero” via ma è stata abusata e “bloccata” con le braccia. Nella sequenza dei fatti, la giudice aggiunge che la ragazza ha domandato se un’amica poteva essere ancora nell’appartamento, quindi “ha colpito Manolo sulla pancia“, “infine – spiega sempre il giudice – ha rinunciato a reagire e passivamente, come un automa, ha fatto quello che le è stato chiesto di fare ed ha subito quanto i quattro ragazzi hanno posto in essere”.

Sulla base di questa ricostruzione, la giudice sottolinea che “elementi concordi depongono per una rilevante gravità del fatto ed ostano al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non potendo esse giustificarsi esclusivamente sulla base di età, incensuratezza e manifestata comprensione della sofferenza della persona offesa”. Ricostruendo la vicenda la giudice scrive che “il fatto ha visto coinvolgimento di quattro persone, tra cui un minore, è durato tra i 40 e i 60 minuti, i rapporti sessuali sono stati ripetuti e in alcuni momenti contemporanei, la ragazza è stata colpita con schiaffi, ha riportato lesioni in termini di malattia organica e psichica”, inoltre alle richieste di acqua e di chiamare un’amica “non è stato dato seguito”, infine lo stupro di gruppo “ha avuto termine verosimilmente per le proteste” di un’altra ragazza nella casa e per l’ingresso di un altro giovane “nella stanza”. Ma certo, chiosa il giudice Ilaria Cornetti, “non per una resipiscenza dei quattro giovani”, fra cui Manolo Portanova.

Nella determinazione della pena il magistrato ha quindi considerato il minimo edittale di 8 anni a cui ha aggiunto un anno per le lesioni; il rito abbreviato comporta di scontare un terzo, abbassando quindi la condanna a 6 anni. La giudice Ilaria Cornetti nelle motivazioni sottolinea che non vi sono le condizioni per il riconoscimento delle attenuanti generiche a Manolo Portanova e allo zio Alessio Langella nonostante anche “la manifestazione di dispiacere” degli imputati “per le sofferenze comunque vissute dalla ragazza” e “l’offerta di 25.000 euro a titolo di risarcimento del danno”. Oltre ai danni da lesioni fisiche, la documentazione medica della ragazza rileva un ritorno di un disturbo del comportamento alimentare che era stato superato in anni precedenti ma la cui “sintomatologia – scrive il giudice – presentata dopo la violenza subita, compreso il riacutizzarsi del disturbo, è da correlarsi per natura ed intensità esclusivamente alla stessa” violenza sessuale subita.

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