Il place of safety, il luogo sicuro di attracco che Matteo Salvini, in qualità di ministro dell’Interno, si rifiutò di concedere. Nella requisitoria finale, l’accusa della procura di Palermo ruota tutto intorno a questo. Un atto amministrativo e non politico, ed è su questa sostanziale differenza che la procura indica lo snodo da seguire: l’atto politico è competenza del Parlamento, quello amministrativo è competenza dell’autorità giudiziaria e quindi giustifica il processo. È sulla base di questa distinzione che il gup Lorenzo Jannelli, dovrà decidere se le accuse sono tali da sostenere un processo. E in particolare si focalizzano su uno dei due reati contestati dalla procura, ovvero il rifiuto di atti d’ufficio, a seguito del quale si configura il secondo reato di sequestro di persona. Tutto inserito nel campo giuridico del diritto internazionale che prevede che l’Italia non potesse rifiutarsi di concedere il place of safety. La requisitoria finale dell’accusa concentra qui il suo focus. Stringendo di molto il campo delle valutazioni ma anche della narrazione, riguardo alla vicenda Open Arms. Questo è successo nell’ultima udienza all’aula bunker dell’Ucciardone a Palermo, lo scorso 20 marzo. La prossima udienza è fissata per il 17 aprile, quando la difesa di Salvini pronuncerà l’arringa difensiva.

Dopo le dichiarazioni spontanee di Salvini, la procura ha elencato gli argomenti a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio. Prima Marzia Sabella, poi Geri Ferrara, infine a concludere è stato il capo della procura Francesco Lo Voi. Un’udienza chiusa al pubblico e ai giornalisti, adesso trascritta nero su bianco, che chiarisce qual è la sostanza delle accuse mosse all’ex viceministro del primo governo di Giuseppe Conte. Accuse che a Palermo hanno portato i pm a chiedere il rinvio a giudizio, contrariamente a quanto è successo a Catania, dove la procura aveva chiesto l’archiviazione. Ma è proprio al processo catanese sulla vicenda della nave Gregoretti, che testimoniano i ministri del primo e del secondo governo Conte e lo stesso ex presidente del consiglio. Testimonianze che secondo Lo Voi sono determinanti per la decisione del gup. “Il presidente Conte si è espresso in maniera chiarissima sul fatto che la responsabilità dell’atto amministrativo di concessione del Pos risalisse alla competenza esclusiva del ministro dell’Interno, così come ha fatto il ministro Lamorgese… così come hanno fatto anche gli altri testimoni, così come ha fatto anche lo stesso ministro Di Maio”, ha detto Lo Voi durante l’udienza. E continua: “La mancata concessione del Pos veniva appresa dagli altri ministri, così riferisce il ministro Di Maio, solo successivamente alla adozione della decisione stessa”.

Ed ecco il cuore della questione: “Si tratta di un atto politico? Le conclusioni a cui ci portano non solo le testimonianze raccolte nel corso dell’istruttoria svolta dal tribunale dei ministri di Palermo, ma, ancora una volta, attraverso le testimonianze che sono state raccolte durante il giudizio a Catania, e quindi qui riservate, ci portano a ritenere che non si tratti affatto di un atto politico, si tratta esclusivamente di un atto amministrativo”. Per i pm dunque la concessione o meno del Pos era presa da Salvini in autonomia, senza mettere al corrente gli altri membri del governo, a conferma di un’azione non politica ma amministrativa: “La decisione era esclusivamente del ministro dell’Interno, il quale, stando ai testi di cui abbiamo letto le dichiarazioni, la prendeva e ne portava a conoscenza, come dice il ministro Di Maio, generalmente con un tweet o con un’altra forma di comunicazione pubblica o sui social, solo successivamente gli altri componenti del governo”. Ma c’era una condivisione politica? “C’era la condivisione sul principio della redistribuzione – continua il procuratore – così come sul principio della più forte azione che l’Italia doveva svolgere in sede europea ai fini principalmente, lo ricorda anche su questo il presidente del consiglio Conte, del famoso superamento delle regole fissate dal trattato di Dublino, su quello c’era la condivisione perché si trattava di una linea politica del governo che era stata preannunciata e che poi è stata in qualche misura anche posta in essere, il che non aveva nulla a che vedere poi con le singole vicende riguardanti i singoli eventi Sar”. Si tratta quindi, secondo l’accusa, “di due fenomeni completamente diversi tra loro, una azione politica, quella sì, condivisa, l’altra azione esclusivamente amministrativa, di sua esclusiva competenza e, pertanto, rivendicata dallo stesso ministro dell’Interno”. La redistribuzione, però, non poteva avvenire senza l’assegnazione del Pos. “Una volta concesso il Pos e una volta che i migranti erano sul suolo italiano, il che, ovviamente, avrebbe potuto facilitare tutte le procedure successive, ma si tratta comunque di due cose diverse”.

La procura si concentra su una data, a partire dalla quale si configurerebbero i due reati contestati a Salvini nell’estate del 2019: “Solo a partire dal 14 agosto – dice Lo Voi – si verifica il venir meno della legittimità di quel provvedimento di blocco di accesso nelle acque territoriali italiane della Open Arms (a seguito della decisione del Tar del Lazio che sospese il divieto di accesso, ndr), in conseguenza del quale la Open Arms entra nelle acque territoriali italiane, com’è stato ricordato, legittimamente, aumentando, se fosse possibile, come dire, la percentuale d’obbligo del rilascio del Pos. Che esisteva anche prima ma di sicuro non poteva non esistere a partire dal 14 agosto. A partire dal 14 agosto l’obbligo di rilascio del Pos è consacrato, anche per effetto delle condizioni di salute dei migranti che si buttavano a mare vedendo la costa là di fronte, e, insomma, in quel momento si consacra definitivamente l’obbligo di rilascio del famoso Pos”.

Questo il cuore delle accuse nei confronti del leader del Carroccio, che si è difeso a più riprese ricordando come le sue decisioni fossero condivise da tutto il governo – la testimonianza dei ministri a Catania è stata chiesta dalla sua legale, Giulia Bongiorno – e a difesa dei confini nazionali. E anche su quest’ultimo punto si è concentrata parte della requisitoria del capo della procura di Palermo, che ha voluto sottolineare: “L’autorizzazione a procedere può essere negata se si tratta del perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo o per la tutela di un interesse dello Stato. Questo è il compito della Camera di appartenenza, questo è il compito del Parlamento. È stato svolto questo compito in questa nostra vicenda? È stato svolto e la Camera di appartenenza ha affermato che non si è in presenza né di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, che, anzi, come è stato ricordato, i principi costituzionali o costituzionalizzati sono di natura diametralmente opposta, né si è in presenza di un interesse, di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di un governo”. Il riferimento è al fatto che il 30 luglio del 2020, il Senato ha approvato l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini.

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