Stop ai lavori per il gasdotto Tap, a Melendugno (Le). L’espianto degli ulivi si ferma, almeno fino al prossimo 19 aprile. Il Tar del Lazio, con un decreto pubblicato in mattinata, ha accolto la richiesta cautelare avanzata dalla Regione Puglia. Il ricorso era stato depositato lunedì scorso contro il Ministero dell’Ambiente, non costituito in giudizio, al contrario, invece, della multinazionale Trans Adriatic Pipeline Ag.

La Regione, difesa dall’avvocato Mariano Alterio, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della nota con cui il Ministero, il 27 marzo scorso, ha di fatto dato il via libera all’espianto di circa 200 ulivi sul tracciato del microtunnel del gasdotto, in contrada San Basilio, dove da tre settimane è montata la protesta.

Era stato lo stesso prefetto di Lecce, Claudio Palomba, a chiedere di chiarire alcuni aspetti, congelando gli espianti, poi ripresi il 28 marzo e nuovamente bloccati sabato scorso. Il Ministero aveva ritenuto “soddisfatte le condizioni della prescrizione ‘A 44’ (relativa allo spostamento degli ulivi, ndr) per la porzione di progetto esaminata”, ribadendo che “le attività di espianto asseriscono alla fase dei lavori convenzionalmente indicata come fase ‘0’”.

Dunque, a poche ore del punto a favore della multinazionale arrivato dalla Consulta, la situazione si capovolge nuovamente.

Per il giudice amministrativo Gabriella De Michele, che ha accordato la sospensiva, “la questione sottoposta a giudizio investe notevoli interessi pubblici, riferiti ad un’opera di importanza strategica nazionale, le cui modalità di realizzazione debbono ritenersi definitivamente approvate, ma con puntuali misure di mitigazione dell’impatto ambientale, riferite, in particolare, ai ripristini vegetazionali, ovvero all’espianto e al successivo reimpianto di ulivi, con progetto esecutivo sottoposto all’approvazione del Comune di Melendugno e della Regione Puglia (prescrizione A44)”.

Il Tar ha rilevato, inoltre, che quella “fase esecutiva richiede leale collaborazione fra le autorità amministrative preposte, tenuto conto delle scadenze stagionali da rispettare per le operazioni di espianto e reimpianto di cui trattasi, nonché delle deroghe previste, per lo spostamento di piante di ulivo, nel decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 7 dicembre 2016, per quanto riguarda la necessità di già intervenuta VIA con esito positivo”.

Gli alberi vanno spostati entro il 30 aprile, termine ultimo per rispettare il calendario regionale relativo al riposo vegetativo delle piante. Ecco perché l’udienza di merito è fissata a breve, subito dopo Pasqua, il 19. Per il Tar, infatti, la misura cautelare richiesta può essere accordata “ai soli fini dell’immediato riesame dell’atto impugnato da parte Ministero dell’Ambiente”, con riferimento “sia alle osservazioni e alle competenze della Regione (specificate nella citata prescrizione A44), sia in base all’avvenuta presentazione al medesimo Ministero, da parte di Tap, di istanza di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto esecutivo, relativo alla realizzazione del microtunnel”.

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